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Locazione, Affitto e Sfratto
Rinnovo locazione commerciale per più di 30 anni
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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 455457" data-attributes="member: 46111"><p>NO.</p><p>La massima della sentenza che hai riportato è la stessa analizzata nel sito di Brocardi.it (a piè di pagina) e tale analisi non può che essere l'unica ammissibile.</p><p></p><p>Le parole di una sentenza vanno interpretate conoscendo il contesto per il quale sono state formulate (sovente ho letto "ambiguità") :</p><p></p><p><em>In tema di durata della locazione, il limite massimo previsto dall'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni <strong>ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte</strong>, in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio,<span style="color: rgb(184, 49, 47)"><strong> altrimenti realizzandosi attraverso la pattuizione di successive rinnovazioni proprio ciò che la norma ha inteso escludere in occasione della prima stipulazione del rapporto, con conseguente elusione del divieto dalla stessa norma stabilito</strong></span>. Pertanto, <span style="color: rgb(0, 168, 133)"><strong>qualora le parti (come nella specie) abbiano inserito nel contratto la clausola secondo cui il locatore sia vincolato a non fare cessare il contratto alla scadenza se non per determinate proprie necessità</strong></span>, il decorso di un trentennio dal suo inizio comporta che, ove il rapporto alla scadenza si sia rinnovato per il periodo successivo, di esso ben può legittimamente darsi disdetta indipendentemente dal verificarsi delle indicate necessità. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva affermato la legittimità della disdetta della locazione, ha anche ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1573 c.c., sollevata dal conduttore ricorrente in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., osservando, da un lato, che la diversa disciplina rispetto al contratto di comodato è giustificato dalla diversa funzione dei due negozi e, comunque, il concedente può far cessare il comodato in qualunque momento e, dall'altro, che una eccessiva durata della locazione comprimerebbe il diritto di iniziativa economica che è garantito proprio dal predetto art. 41 Cost.).</em></p><p></p><p>Ho evidenziato i 3 passi fondamentali circoscrivibili alla sentenza in oggetto:</p><p></p><p><strong>-sarebbe interessante leggere il contratto (o la sentenza completa anche dei gradi precedenti) <span style="color: rgb(0, 168, 133)">ma traspare che nello stesso avessero inserito una regola "illecita" che limitava la disdetta del locatore</span></strong><span style="color: rgb(0, 168, 133)">.</span></p><p></p><p><span style="color: rgb(184, 49, 47)"><strong>-ma la norma testualmente non impedisce i rinnovi ma unicamente il fissare durata eccedente i 30 anni.</strong></span></p><p><span style="color: rgb(184, 49, 47)"><strong>Che casualmente il contratto commerciale 6+6 abbia una scadenza coincidente con i 30 ...si contrappone che in quello ad uso alberghiero (9+9) non l'avrebbe.</strong></span></p><p></p><p></p><p>Ma per avere termine era sufficiente che una delle parti comunicasse il recesso entro i termini stabiliti dalla norma.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 455457, member: 46111"] NO. La massima della sentenza che hai riportato è la stessa analizzata nel sito di Brocardi.it (a piè di pagina) e tale analisi non può che essere l'unica ammissibile. Le parole di una sentenza vanno interpretate conoscendo il contesto per il quale sono state formulate (sovente ho letto "ambiguità") : [I]In tema di durata della locazione, il limite massimo previsto dall'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni [B]ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte[/B], in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio,[COLOR=rgb(184, 49, 47)][B] altrimenti realizzandosi attraverso la pattuizione di successive rinnovazioni proprio ciò che la norma ha inteso escludere in occasione della prima stipulazione del rapporto, con conseguente elusione del divieto dalla stessa norma stabilito[/B][/COLOR]. Pertanto, [COLOR=rgb(0, 168, 133)][B]qualora le parti (come nella specie) abbiano inserito nel contratto la clausola secondo cui il locatore sia vincolato a non fare cessare il contratto alla scadenza se non per determinate proprie necessità[/B][/COLOR], il decorso di un trentennio dal suo inizio comporta che, ove il rapporto alla scadenza si sia rinnovato per il periodo successivo, di esso ben può legittimamente darsi disdetta indipendentemente dal verificarsi delle indicate necessità. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva affermato la legittimità della disdetta della locazione, ha anche ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1573 c.c., sollevata dal conduttore ricorrente in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., osservando, da un lato, che la diversa disciplina rispetto al contratto di comodato è giustificato dalla diversa funzione dei due negozi e, comunque, il concedente può far cessare il comodato in qualunque momento e, dall'altro, che una eccessiva durata della locazione comprimerebbe il diritto di iniziativa economica che è garantito proprio dal predetto art. 41 Cost.).[/I] Ho evidenziato i 3 passi fondamentali circoscrivibili alla sentenza in oggetto: [B]-sarebbe interessante leggere il contratto (o la sentenza completa anche dei gradi precedenti) [COLOR=rgb(0, 168, 133)]ma traspare che nello stesso avessero inserito una regola "illecita" che limitava la disdetta del locatore[/COLOR][/B][COLOR=rgb(0, 168, 133)].[/COLOR] [COLOR=rgb(184, 49, 47)][B]-ma la norma testualmente non impedisce i rinnovi ma unicamente il fissare durata eccedente i 30 anni. Che casualmente il contratto commerciale 6+6 abbia una scadenza coincidente con i 30 ...si contrappone che in quello ad uso alberghiero (9+9) non l'avrebbe.[/B][/COLOR] Ma per avere termine era sufficiente che una delle parti comunicasse il recesso entro i termini stabiliti dalla norma. [/QUOTE]
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