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Rinuncia all'acquisto dopo preliminare
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<blockquote data-quote="Franci63" data-source="post: 372871" data-attributes="member: 53279"><p>Di solito nel contratto preliminare è indicato che il promissario acquirente si impegna a comprare per sé o per persona da nominare; se così fosse, basta indicare qualche giorno prima al notaio il nominativo della persona che comprerà l'immobile , e che dovrà saldare al rogito.</p><p></p><p>Se nel preliminare non è indicata quella clausola , si può tranquillamente procedere alla cessione del contratto preliminare ( da Tizio a te).</p><p>La cessione del contratto va registrata con importo fisso. Solo se si cede ad un prezzo diverso maggiore , tale differenza sconta imposta del 3%.</p><p>Il nuovo promittente acquirente, potrà dedurre, in sede di registrazione del definitivo, le eventuali imposte proporzionali pagate dal soggetto cedente al momento della registrazione del preliminare. La parte cessionaria subentra infatti automaticamente in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dipendenti dal preliminare e facenti capo alla parte cedente.</p><p></p><p>Come vedi non è necessario fare nessuna rinuncia all'acquisto; anzi, è sconsigliabile perché , nonostante il venditore si dica d'accordo, appena gli arriva la "rinuncia" , potrebbe legittimamente tenersi i 20.000, e cercare altro acquirente che gli dia 160.000.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Franci63, post: 372871, member: 53279"] Di solito nel contratto preliminare è indicato che il promissario acquirente si impegna a comprare per sé o per persona da nominare; se così fosse, basta indicare qualche giorno prima al notaio il nominativo della persona che comprerà l'immobile , e che dovrà saldare al rogito. Se nel preliminare non è indicata quella clausola , si può tranquillamente procedere alla cessione del contratto preliminare ( da Tizio a te). La cessione del contratto va registrata con importo fisso. Solo se si cede ad un prezzo diverso maggiore , tale differenza sconta imposta del 3%. Il nuovo promittente acquirente, potrà dedurre, in sede di registrazione del definitivo, le eventuali imposte proporzionali pagate dal soggetto cedente al momento della registrazione del preliminare. La parte cessionaria subentra infatti automaticamente in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dipendenti dal preliminare e facenti capo alla parte cedente. Come vedi non è necessario fare nessuna rinuncia all'acquisto; anzi, è sconsigliabile perché , nonostante il venditore si dica d'accordo, appena gli arriva la "rinuncia" , potrebbe legittimamente tenersi i 20.000, e cercare altro acquirente che gli dia 160.000. [/QUOTE]
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