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Rinuncia all'eredità in presenza di un minore
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 323380" data-attributes="member: 15253"><p>I genitori non sono mai <strong>tutori</strong> (dei loro figli).</p><p>Sono i titolari della responsabilità genitoriale (una volta denominata potestà genitoriale, e prima ancora patria potestà, dato che spettava soltanto al padre) sui figli minori, li rappresentano fino alla loro maggiore età (o all'emancipazione), e ne amministrano i beni.</p><p>Solamente quando entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.</p><p>Allora il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della</p><p>tutela, procede alla nomina del <strong>tutore</strong> e del protutore.</p><p>Quando, a causa della loro rinuncia all'eredità o perché non possono accettarla, ha luogo la rappresentazione, e quindi i loro discendenti subentrano, possono rinunciare all'eredità spettante ai figli minori (rinunciare in loro nome e per loro conto) se non per necessità o utilità evidente dei figli minori, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del giudice tutelare. Nel ricorso al giudice tutelare per richiederla, dovranno elencare i motivi per cui esiste la necessità o l'utilità evidente dei figli a rinunciare. Allegando idonea documentazione (p. es. documentazione dei debiti ereditari, estratti conto bancari del de cuius).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 323380, member: 15253"] I genitori non sono mai [B]tutori[/B] (dei loro figli). Sono i titolari della responsabilità genitoriale (una volta denominata potestà genitoriale, e prima ancora patria potestà, dato che spettava soltanto al padre) sui figli minori, li rappresentano fino alla loro maggiore età (o all'emancipazione), e ne amministrano i beni. Solamente quando entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Allora il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del [B]tutore[/B] e del protutore. Quando, a causa della loro rinuncia all'eredità o perché non possono accettarla, ha luogo la rappresentazione, e quindi i loro discendenti subentrano, possono rinunciare all'eredità spettante ai figli minori (rinunciare in loro nome e per loro conto) se non per necessità o utilità evidente dei figli minori, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del giudice tutelare. Nel ricorso al giudice tutelare per richiederla, dovranno elencare i motivi per cui esiste la necessità o l'utilità evidente dei figli a rinunciare. Allegando idonea documentazione (p. es. documentazione dei debiti ereditari, estratti conto bancari del de cuius). [/QUOTE]
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