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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 244985" data-attributes="member: 15253"><p>Saranno tenuti se diverranno eredi (con l'accettazione, espressa o tacita dell'eredità). Ex art. 459 c.c. l'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (retroagisce a partire dal momento dell’apertura della successione, anche se l'accettazione è, ovviamente, posteriore all'apertura).</p><p>Pertanto anche se diventassero eredi solo dopo anni (con l'accettazione), il fisco e il comune pretenderebbero le imposte e i tributi locali fin dal momento dell'apertura della successione.</p><p>È il caso di ricordare che al coniuge del de cuius è riservato il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare. Pertanto è il solo soggetto passivo d'imposta di quella casa (solo il coniuge dovrà dichiararlo, pagare le eventuali imposte e i tributi locali, come se ne fosse l'unico proprietario).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 244985, member: 15253"] Saranno tenuti se diverranno eredi (con l'accettazione, espressa o tacita dell'eredità). Ex art. 459 c.c. l'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (retroagisce a partire dal momento dell’apertura della successione, anche se l'accettazione è, ovviamente, posteriore all'apertura). Pertanto anche se diventassero eredi solo dopo anni (con l'accettazione), il fisco e il comune pretenderebbero le imposte e i tributi locali fin dal momento dell'apertura della successione. È il caso di ricordare che al coniuge del de cuius è riservato il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare. Pertanto è il solo soggetto passivo d'imposta di quella casa (solo il coniuge dovrà dichiararlo, pagare le eventuali imposte e i tributi locali, come se ne fosse l'unico proprietario). [/QUOTE]
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