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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Ripartizione spese straordinarie tra usufruttuaria e nuda proprietaria
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 271429" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 1004 c.c.:</p><p><em>Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.</em></p><p><em>Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.</em></p><p>Art. 1005 c.c.:</p><p><em>Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.</em></p><p><em>Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (*).</em></p><p><em>L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.</em></p><p>(*) l'elenco non è esaustivo.</p><p>Se il danno a terzi è derivato dall'incuria avuta nella manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuario, sarà questi a risponderne. Se i danni sono causati dalla mancanza di manutenzione straordinaria, la responsabilità grava sul nudo proprietario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 271429, member: 15253"] Art. 1004 c.c.: [I]Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.[/I] Art. 1005 c.c.: [I]Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (*). L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.[/I] (*) l'elenco non è esaustivo.[I][/I] Se il danno a terzi è derivato dall'incuria avuta nella manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuario, sarà questi a risponderne. Se i danni sono causati dalla mancanza di manutenzione straordinaria, la responsabilità grava sul nudo proprietario. [/QUOTE]
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