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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 12237" data-attributes="member: 4594"><p>Art. 67. (1)</p><p>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.</p><p>1-<u>Sono revocati, </u>salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p><p>Gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ...omissis;</p><p></p><p>2-<u>Non sono soggetti all'azione revocatoria</u>:</p><p><strong>Le vendite </strong>ed i<strong> preliminari di vendita </strong><strong>trascritti</strong> <strong>ai sensi dell'art. 2645-bis </strong><strong>del codice civile</strong>, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;</p><p></p><p><u>Ns. commento</u>:La norma difensiva di cui al punto 2 si applica ad ogni tipo di vendita e a tutti coloro che abbiano trascritto il preliminare stipulato con un costruttore o non costruttore. La garanzia di tale norma difensiva risulta affievolita da una importante recente sentenza della cassazione che in sostanza afferma che in caso di fallimento prima di tutti và pagata la banca o la finanziaria che avessero trascritto per prime il loro credito ipotecario e solo in seconda battuta gli atri creditori privilegiati (in sostanza si rischia che non venga riconosciuto dal fallimento tutto quanto esborsato)</p><p>Da cio' rileva essere di primaria importanza procedere ad un ceck-up dello stato patrimoniale del venditore all'atto del preliminare e del rogito</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 12237, member: 4594"] Art. 67. (1) Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. 1-[U]Sono revocati, [/U]salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: Gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ...omissis; 2-[U]Non sono soggetti all'azione revocatoria[/U]: [B]Le vendite [/B]ed i[B] preliminari di vendita [/B][B]trascritti[/B] [B]ai sensi dell'art. 2645-bis [/B][B]del codice civile[/B], i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; [U]Ns. commento[/U]:La norma difensiva di cui al punto 2 si applica ad ogni tipo di vendita e a tutti coloro che abbiano trascritto il preliminare stipulato con un costruttore o non costruttore. La garanzia di tale norma difensiva risulta affievolita da una importante recente sentenza della cassazione che in sostanza afferma che in caso di fallimento prima di tutti và pagata la banca o la finanziaria che avessero trascritto per prime il loro credito ipotecario e solo in seconda battuta gli atri creditori privilegiati (in sostanza si rischia che non venga riconosciuto dal fallimento tutto quanto esborsato) Da cio' rileva essere di primaria importanza procedere ad un ceck-up dello stato patrimoniale del venditore all'atto del preliminare e del rogito [/QUOTE]
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