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<blockquote data-quote="Sherlock" data-source="post: 260742" data-attributes="member: 49050"><p>Il principio di diritto affermato dagli Ermellini nella suddetta pronuncia è il seguente: "In tema di recesso del conduttore in base al disposto di cui all'art. 27 ultimo comma della Legge n. 392/1978, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve essere, non solo tale da eccedere l'ambito della normale alea contrattuale, ma deve, altresì, consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie tale da incidere significativamente sull'andamento dell'azienda del conduttore globalmente considerata".</p><p><a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-04-04/locazioni-commerciali-gravi-motivi-115005.php?refresh_ce=1" target="_blank">Locazioni commerciali: i gravi motivi di recesso possono essere riferiti al singolo ramo di azienda</a></p><p>La decisione della Suprema Corte di Cassazione, ed il principio espresso nella sentenza n.7217/14 depositata il 21 marzo 2014 – in un'ottica di bilanciamento fra l'interesse del locatore alla prosecuzione del rapporto sino alla sua naturale scadenza, e l'interesse del conduttore a non essere vincolato quando l'attività per cui è locato l'immobile divenga anti-economica – riconduce e limita "i gravi motivi di recesso" alla sola attività svolta nell'immobile locato, a nulla rilevando i risultati positivi registrati in altri rami di azienda.</p><p>L'orientamento affermato dalla sentenza n. 7217/14 potrà avere decisiva rilevanza ai fini di sostenere la ricorrenza dei gravi motivi di recesso – sempre sussistendone i fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto di locazione esclusivamente riconducibili al contratto di locazione afferente il ramo di azienda.</p><p>................................................</p><p></p><p>applicando i principi enunciati dalla Corte al caso concreto</p><p>ammesso che ricorrono i motivi imprevedibilità sopravvenuta per il recesso, comunque i gravi motivi devono causare un riflesso negativo sull'attività economica ...secondo me.</p><p></p><p>Per cui se gli incassi dell'attività economica sono rimasti sostanzialmente invariati i gravi motivi non ricorrono.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sherlock, post: 260742, member: 49050"] Il principio di diritto affermato dagli Ermellini nella suddetta pronuncia è il seguente: "In tema di recesso del conduttore in base al disposto di cui all'art. 27 ultimo comma della Legge n. 392/1978, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve essere, non solo tale da eccedere l'ambito della normale alea contrattuale, ma deve, altresì, consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie tale da incidere significativamente sull'andamento dell'azienda del conduttore globalmente considerata". [URL='http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-04-04/locazioni-commerciali-gravi-motivi-115005.php?refresh_ce=1']Locazioni commerciali: i gravi motivi di recesso possono essere riferiti al singolo ramo di azienda[/URL] La decisione della Suprema Corte di Cassazione, ed il principio espresso nella sentenza n.7217/14 depositata il 21 marzo 2014 – in un'ottica di bilanciamento fra l'interesse del locatore alla prosecuzione del rapporto sino alla sua naturale scadenza, e l'interesse del conduttore a non essere vincolato quando l'attività per cui è locato l'immobile divenga anti-economica – riconduce e limita "i gravi motivi di recesso" alla sola attività svolta nell'immobile locato, a nulla rilevando i risultati positivi registrati in altri rami di azienda. L'orientamento affermato dalla sentenza n. 7217/14 potrà avere decisiva rilevanza ai fini di sostenere la ricorrenza dei gravi motivi di recesso – sempre sussistendone i fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto di locazione esclusivamente riconducibili al contratto di locazione afferente il ramo di azienda. ................................................ applicando i principi enunciati dalla Corte al caso concreto ammesso che ricorrono i motivi imprevedibilità sopravvenuta per il recesso, comunque i gravi motivi devono causare un riflesso negativo sull'attività economica ...secondo me. Per cui se gli incassi dell'attività economica sono rimasti sostanzialmente invariati i gravi motivi non ricorrono. [/QUOTE]
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