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Risoluzione contratto con impresa di costruzione
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 33375" data-attributes="member: 4594"><p>Con la sentenza 7700 del 21 agosto 1996 la Corte di Cassazione ha affermato che l'appaltatore, fino alla consegna dell'opera al committente, ha il possesso dell’opera e come tale deve considerarsi detentore qualificato del cantiere (pronuncia n. 7700 del 21 agosto 1996 )</p><p>Possono verificarsi ,in caso di controversia situazioni diverse:</p><p>a-l'appaltatore rifiuta la consegna dell'opera al committente: rimane salvo il suo diritto di mantenere il possesso del cantiere e se ne fosse stato estromesso ha diritto di esercitare una azione di reintegrazione </p><p>b-Il diritto alla detenzione del cantiere viene meno quando l'appaltatore abbandona il cantiere perché l’opera è stata ultimata . In fatti la detenzione non ha piu’ ragione di sussistere visto che in quel momento l'impresa ha già maturato il diritto a riscuotere il corrispettivo, diritto che potrà in caso far valere in idonea sede.</p><p>c-va reintegrata nella detenzione del cantiere edile (di cui si fosse riappropriato il committnete ) , l'impresa appaltatrice che non abbia ancora consegnato l'opera oggetto del contratto, <strong>ove non vi sia stato alcun accertamento giudiziale della risoluzione dello stesso per colpevole inadempimento dell'appaltatore</strong> omissis (Pretore di Milano 4 ottobre '91).[/B]</p><p></p><p>Consiglio: agire con cautela al fine di non subire azioni dannose messe in atto al solo fine di richiedere (furbescamente e pretestuosamente) danni</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 33375, member: 4594"] Con la sentenza 7700 del 21 agosto 1996 la Corte di Cassazione ha affermato che l'appaltatore, fino alla consegna dell'opera al committente, ha il possesso dell’opera e come tale deve considerarsi detentore qualificato del cantiere (pronuncia n. 7700 del 21 agosto 1996 ) Possono verificarsi ,in caso di controversia situazioni diverse: a-l'appaltatore rifiuta la consegna dell'opera al committente: rimane salvo il suo diritto di mantenere il possesso del cantiere e se ne fosse stato estromesso ha diritto di esercitare una azione di reintegrazione b-Il diritto alla detenzione del cantiere viene meno quando l'appaltatore abbandona il cantiere perché l’opera è stata ultimata . In fatti la detenzione non ha piu’ ragione di sussistere visto che in quel momento l'impresa ha già maturato il diritto a riscuotere il corrispettivo, diritto che potrà in caso far valere in idonea sede. c-va reintegrata nella detenzione del cantiere edile (di cui si fosse riappropriato il committnete ) , l'impresa appaltatrice che non abbia ancora consegnato l'opera oggetto del contratto, [B]ove non vi sia stato alcun accertamento giudiziale della risoluzione dello stesso per colpevole inadempimento dell'appaltatore[/B] omissis (Pretore di Milano 4 ottobre '91).[/B] Consiglio: agire con cautela al fine di non subire azioni dannose messe in atto al solo fine di richiedere (furbescamente e pretestuosamente) danni [/QUOTE]
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