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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 33461" data-attributes="member: 13295"><p>Ho visitato la sentenza del Trib. di Genova, sopra citata come primo modello ex art. 700 cpc, essa tratta testualmente di :</p><p></p><p>Servitù – provvedimento di urgenza – costituzione a favore di fondo intercluso – legittimità [art. 700 c.p.c.]</p><p></p><p></p><p>In tema di servitù, è legittimo emettere un provvedimento di urgenza a favore del fondo intercluso, tanto più che relativamente alle sentenze costitutive, il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto l’anticipazione del provvedimento costitutivo (ad esempio, come nel caso in esame, la costituzione di una servitù coattiva a favore del proprietario di un fondo intercluso) bensì l’anticipazione della soddisfazione degli obblighi consequenziali alla pronuncia costitutiva, e così segnatamente l’anticipazione dell’ordine al proprietario del fondo limitrofo di consentire il passaggio sul suo fondo.</p><p></p><p>(Fonte: Altalex Massimario 16/2007. Vedi la nota di Paolo Iasiello)</p><p></p><p></p><p></p><p>| servitù | provvedimento di urgenza | costituzione a favore di fondo intercluso | </p><p></p><p></p><p>Tribunale di Genova</p><p></p><p>Sezione III Civile</p><p></p><p>Sentenza 27 aprile 2007</p><p></p><p>E ' evidente ed inconfutabile che nel caso esaminato dal citato Trib. ricorrano gli estremi per emettere un provvedimento cautelativo anticipatorio del giudizio di merito che necessarimente seguirà.</p><p>Si tratta di un <u>fondo intercluso<u>, ovvero senza alcun passaggio nè per accedervi nè ner uscire, e come tale ricorre sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.</u></u></p><p><u><u>Estraneo da questa urgenza è il caso in esame, oltre a dover dare motivazioni fondate sul secondo presupposto: la fondatezza del diritto fatto valere.[</u></u></p><p><u><u>L'istante ha prospettato una risoluzione anticipata del contratto dì'appalto per giusta causa, profilo giuridico che necessariamente occorre discuterlo in un giudizio ordinario di merito.</u></u></p><p><u><u>Inoltre occorre tenere presente che chi chiede un parere al forum, e questo è sintomatico, rischia di non essere pienamente obiettivo nella narrazione, limitandosi ad esplicitare solo le proprie ragioni. Quando diamo un parere, non potendo leggere i documenti o sentire le parti, bisogna essere molto cauti e limitarci a dare degli indirizzi interpretativi, ecitando scelte nette, per i motivi ora detti.</u></u></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 33461, member: 13295"] Ho visitato la sentenza del Trib. di Genova, sopra citata come primo modello ex art. 700 cpc, essa tratta testualmente di : Servitù – provvedimento di urgenza – costituzione a favore di fondo intercluso – legittimità [art. 700 c.p.c.] In tema di servitù, è legittimo emettere un provvedimento di urgenza a favore del fondo intercluso, tanto più che relativamente alle sentenze costitutive, il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto l’anticipazione del provvedimento costitutivo (ad esempio, come nel caso in esame, la costituzione di una servitù coattiva a favore del proprietario di un fondo intercluso) bensì l’anticipazione della soddisfazione degli obblighi consequenziali alla pronuncia costitutiva, e così segnatamente l’anticipazione dell’ordine al proprietario del fondo limitrofo di consentire il passaggio sul suo fondo. (Fonte: Altalex Massimario 16/2007. Vedi la nota di Paolo Iasiello) | servitù | provvedimento di urgenza | costituzione a favore di fondo intercluso | Tribunale di Genova Sezione III Civile Sentenza 27 aprile 2007 E ' evidente ed inconfutabile che nel caso esaminato dal citato Trib. ricorrano gli estremi per emettere un provvedimento cautelativo anticipatorio del giudizio di merito che necessarimente seguirà. Si tratta di un [U]fondo intercluso[U], ovvero senza alcun passaggio nè per accedervi nè ner uscire, e come tale ricorre sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. Estraneo da questa urgenza è il caso in esame, oltre a dover dare motivazioni fondate sul secondo presupposto: la fondatezza del diritto fatto valere.[ L'istante ha prospettato una risoluzione anticipata del contratto dì'appalto per giusta causa, profilo giuridico che necessariamente occorre discuterlo in un giudizio ordinario di merito. Inoltre occorre tenere presente che chi chiede un parere al forum, e questo è sintomatico, rischia di non essere pienamente obiettivo nella narrazione, limitandosi ad esplicitare solo le proprie ragioni. Quando diamo un parere, non potendo leggere i documenti o sentire le parti, bisogna essere molto cauti e limitarci a dare degli indirizzi interpretativi, ecitando scelte nette, per i motivi ora detti.[/U][/U] [/QUOTE]
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