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Rivendita entro il quinquennio da parte degli eredi di immobile acquistato con agevolazione "prima casa"
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<blockquote data-quote="turonline" data-source="post: 361151" data-attributes="member: 56618"><p>Mio padre acquistò un'abitazione usufruendo delle agevolazioni per acquisto prima casa. Si trasferì nella casa entro i termini previsti dalla Legge.</p><p>Purtroppo è venuto a mancare dopo neanche due anni dall'acquisto. L'abitazione è passata di proprietà a me e mio fratello al 50% ciascuno.</p><p></p><p>Nessuno di noi fratelli ha chiesto agevolazioni in fase di successione, essendo entrambi già proprietri di altra abitazione.</p><p></p><p>Domanda 1 (a cui mi autorispondo): l'agenzia delle entrate può richiedere la revoca dell'agevolazione?</p><p>La risposata è NO (vedi sotto).</p><p></p><p>Domanda 2: io e mio fratello possiamo rivendere l'abitazione prima dei 5 anni dall'acquisto senza incorrere nella revoca dell'agevolazione?</p><p>Cercando in rete ho trovato informazioni contrastanti.</p><p></p><p>Sul sito del notariato è presente il seguente documento sulla decadenza delle agevolazioni, di cui riporto il seguente estratto:</p><p><strong><span style="color: rgb(41, 105, 176)">3.5. Rivendita entro il quinquennio da parte degli eredi</span></strong></p><p><em><span style="color: rgb(41, 105, 176)">Considerata la natura soggettiva e sanzionatoria della decadenza, si giunge alla conclusione che, qualora gli eredi conseguano nel patrimonio un’abitazione acquistata dal de cuius con le c.d. agevolazioni “prima casa”, potranno liberamente vendere l’immobile nel quinquennio senza incorrere nella decadenza.</span></em></p><p></p><p>Una nota simile è riportata sul sito di un altro notaio (<a href="http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Tributario/agevolazioni_prima_casa.htm" target="_blank">Agevolazioni Prima Casa –</a> al punto 6.7)</p><p></p><p>Tuttavia, in questo manuale redatto dal notaio Busani (<a href="http://www.notaio-busani.it/download/prima_casa/CapitoloIX.pdf" target="_blank">http://www.notaio-busani.it/download/prima_casa/CapitoloIX.pdf</a> a pag. 651) si legge:</p><p><em><span style="color: rgb(41, 105, 176)">La revoca dell’agevolazione (con conseguente recupero della differenza tral’imposta ordinaria e l’imposta agevolata, ma probabilmente senza applicazionedi sanzione) dovrebbe invece verificarsi nel caso in cui, deceduto l’acquirenteche avesse comprato con l’agevolazione ‘‘prima casa’’, gli eredi provvedanoall’alienazione della casa acquistata dal defunto con l’agevolazione entro il quinquennio dall’acquisto da parte del defunto.</span></em></p><p></p><p>Insomma... Le conclusioni sembrano contrastanti.</p><p>Qualcuno ha notizie certe a riguardo?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="turonline, post: 361151, member: 56618"] Mio padre acquistò un'abitazione usufruendo delle agevolazioni per acquisto prima casa. Si trasferì nella casa entro i termini previsti dalla Legge. Purtroppo è venuto a mancare dopo neanche due anni dall'acquisto. L'abitazione è passata di proprietà a me e mio fratello al 50% ciascuno. Nessuno di noi fratelli ha chiesto agevolazioni in fase di successione, essendo entrambi già proprietri di altra abitazione. Domanda 1 (a cui mi autorispondo): l'agenzia delle entrate può richiedere la revoca dell'agevolazione? La risposata è NO (vedi sotto). Domanda 2: io e mio fratello possiamo rivendere l'abitazione prima dei 5 anni dall'acquisto senza incorrere nella revoca dell'agevolazione? Cercando in rete ho trovato informazioni contrastanti. Sul sito del notariato è presente il seguente documento sulla decadenza delle agevolazioni, di cui riporto il seguente estratto: [B][COLOR=rgb(41, 105, 176)]3.5. Rivendita entro il quinquennio da parte degli eredi[/COLOR][/B] [I][COLOR=rgb(41, 105, 176)]Considerata la natura soggettiva e sanzionatoria della decadenza, si giunge alla conclusione che, qualora gli eredi conseguano nel patrimonio un’abitazione acquistata dal de cuius con le c.d. agevolazioni “prima casa”, potranno liberamente vendere l’immobile nel quinquennio senza incorrere nella decadenza.[/COLOR][/I] [B][/B] Una nota simile è riportata sul sito di un altro notaio ([URL="http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Tributario/agevolazioni_prima_casa.htm"]Agevolazioni Prima Casa –[/URL] al punto 6.7) [B][I][/I][/B] Tuttavia, in questo manuale redatto dal notaio Busani ([URL]http://www.notaio-busani.it/download/prima_casa/CapitoloIX.pdf[/URL] a pag. 651) si legge: [I][COLOR=rgb(41, 105, 176)]La revoca dell’agevolazione (con conseguente recupero della differenza tral’imposta ordinaria e l’imposta agevolata, ma probabilmente senza applicazionedi sanzione) dovrebbe invece verificarsi nel caso in cui, deceduto l’acquirenteche avesse comprato con l’agevolazione ‘‘prima casa’’, gli eredi provvedanoall’alienazione della casa acquistata dal defunto con l’agevolazione entro il quinquennio dall’acquisto da parte del defunto.[/COLOR][/I] Insomma... Le conclusioni sembrano contrastanti. Qualcuno ha notizie certe a riguardo? [/QUOTE]
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