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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 388674" data-attributes="member: 15253"><p>Infatti è così. L'art. 3-bis del D.L. n. 34/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, che recitava:</p><p><em>In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.</em></p><p></p><p>L’obbligo di comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca risulta, pertanto, implicitamente soppresso, atteso che la sua violazione non è più sanzionata, né comporta la perdita del regime sostitutivo. </p><p>Ciò premesso, è opportuno che la comunicazione venga sempre presentata, specialmente nel caso della risoluzione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 388674, member: 15253"] Infatti è così. L'art. 3-bis del D.L. n. 34/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, che recitava: [I]In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.[/I] L’obbligo di comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca risulta, pertanto, implicitamente soppresso, atteso che la sua violazione non è più sanzionata, né comporta la perdita del regime sostitutivo. Ciò premesso, è opportuno che la comunicazione venga sempre presentata, specialmente nel caso della risoluzione. [/QUOTE]
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