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Sanzioni abuso edilizio. Sentenza della Corte Costituzionale.
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 253971"><p><span style="color: #000000"></span></p><p><span style="color: #000000">Secondo me la Corte ha uniformato le sanzioni (solo contravvenzione e non delitto) ed esteso i benifici.</span></p><p><span style="color: #000000"></span></p><p><span style="color: #000000">Termine della questione: </span></p><p><span style="color: #000000">Art.181 Codice dei Beni culturali - Sanzioni - Disparità di trattamento.</span></p><p><em><span style="color: #0000b3">"il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento agli <strong>artt. 3 e 27 della Costituzione</strong>, questione di <strong>legittimità</strong> costituzionale dell'<strong>art. 181, comma 1-bis, lettera a)</strong>, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, <u><strong>anche quando non risultino superati i limiti quantitativi</strong> <strong>previsti dalla successiva lettera b)</strong></u>, <strong>punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni</strong>, <strong>anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1</strong> - che rinvia all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) - <strong>colui che</strong>, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, <strong>esegua lavori</strong> di qualsiasi genere su <strong>immobili o aree</strong> che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati <strong>dichiarati di notevole interesse pubblico <u>con apposito provvedimento emanato</u> </strong>in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori"</span></em></p><p><em><span style="color: #0000b3"></span></em></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">Igiudice evidenzia l'illegittimità in quanto, a fronte di comportamenti illeciti pressochè identici, vi è invece contradditorietà tra le sanzioni (quella prevista dal comma a) e comma b) del 181 comma 1 bis e quella più lieve prevista dal 181 comma 1; quindi diverse sanzioni per medesimi illeciti la cui unica differenza consite nella fonte del vincolo: beni paesaggistici vincolati <strong>ex lege</strong> da un lato e beni vincolati con <strong>provvedimento amministrativo</strong></span> dall'altro; differenza di sanzione grave e di non poco conto:</span></p><p><span style="color: #0000b3">- per i beni vincolati ex lege si ha un semplice <strong>reato contravvenzionale</strong>, che può essere sanato e che si estingue con la rimessione in pristino dei luoghi prima che sia disposta d'ufficio e comunque prima che intervenga la condanna.</span></p><p><span style="color: #0000b3">- per i beni vincolati con provvedimento amministrativo si ha un <strong>delitto</strong> (sanzione da uno a quattro anni) nè sanabile nè esinguibile con la rimessione in pristino dei luoghi.</span></p><p></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">La Corte così esordisce:</span></span></p><p><em><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000"><span style="color: #0000b3">"È noto che la discrezionalità di cui gode il legislatore nel delineare il sistema sanzionatorio penale trova il <strong>limite della manifesta irragionevolezza e dell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione</strong>"</span></span></span></em></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000"><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">E su ciò si articolerà tutto il suo ragionamento che la porterà a dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art.181.</span></span></span></span></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000"><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">Ergo: anche nel caso di illeciti sui beni paesaggistici <u><strong>vincolati con atto amministrativo</strong></u>, e a condizione che gli stessi illeciti non superino le soglie volumetriche indicate, non si potrà mai applicare la fattispecie del delitto con <strong>pena da 1 a 4 anni</strong>, ma andrà applicata la medesima disciplina prevista per gli illeciti commessi su beni vincolati ex lege (di cui al comma 1 art.181) ossia la la <strong>contravvenzione</strong> e riconosciuta altresì di conseguenza anche della <strong>non punibilità</strong> ex art.181, comma 1-ter, (accertamento postumo della compatibilità paesaggistica) e della <strong>estinzione</strong> del reato ex art. 181, comma 1-quinquies (ravvedimento operoso). </span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 253971"] [COLOR=#000000] Secondo me la Corte ha uniformato le sanzioni (solo contravvenzione e non delitto) ed esteso i benifici. Termine della questione: Art.181 Codice dei Beni culturali - Sanzioni - Disparità di trattamento.[/COLOR] [I][COLOR=#0000b3]"il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento agli [B]artt. 3 e 27 della Costituzione[/B], questione di [B]legittimità[/B] costituzionale dell'[B]art. 181, comma 1-bis, lettera a)[/B], del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, [U][B]anche quando non risultino superati i limiti quantitativi[/B] [B]previsti dalla successiva lettera b)[/B][/U], [B]punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni[/B], [B]anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1[/B] - che rinvia all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) - [B]colui che[/B], senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, [B]esegua lavori[/B] di qualsiasi genere su [B]immobili o aree[/B] che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati [B]dichiarati di notevole interesse pubblico [U]con apposito provvedimento emanato[/U] [/B]in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori" [/COLOR][/I] [COLOR=#0000b3][COLOR=#000000]Igiudice evidenzia l'illegittimità in quanto, a fronte di comportamenti illeciti pressochè identici, vi è invece contradditorietà tra le sanzioni (quella prevista dal comma a) e comma b) del 181 comma 1 bis e quella più lieve prevista dal 181 comma 1; quindi diverse sanzioni per medesimi illeciti la cui unica differenza consite nella fonte del vincolo: beni paesaggistici vincolati [B]ex lege[/B] da un lato e beni vincolati con [B]provvedimento amministrativo[/B][/COLOR] dall'altro; differenza di sanzione grave e di non poco conto:[/COLOR] [COLOR=#0000b3]- per i beni vincolati ex lege si ha un semplice [B]reato contravvenzionale[/B], che può essere sanato e che si estingue con la rimessione in pristino dei luoghi prima che sia disposta d'ufficio e comunque prima che intervenga la condanna. - per i beni vincolati con provvedimento amministrativo si ha un [B]delitto[/B] (sanzione da uno a quattro anni) nè sanabile nè esinguibile con la rimessione in pristino dei luoghi.[/COLOR] [COLOR=#0000b3][COLOR=#000000]La Corte così esordisce:[/COLOR][/COLOR] [I][COLOR=#0000b3][COLOR=#000000][COLOR=#0000b3]"È noto che la discrezionalità di cui gode il legislatore nel delineare il sistema sanzionatorio penale trova il [B]limite della manifesta irragionevolezza e dell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione[/B]"[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I] [COLOR=#0000b3][COLOR=#000000][COLOR=#0000b3][COLOR=#000000]E su ciò si articolerà tutto il suo ragionamento che la porterà a dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art.181.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=#0000b3][COLOR=#000000][COLOR=#0000b3][COLOR=#000000]Ergo: anche nel caso di illeciti sui beni paesaggistici [U][B]vincolati con atto amministrativo[/B][/U], e a condizione che gli stessi illeciti non superino le soglie volumetriche indicate, non si potrà mai applicare la fattispecie del delitto con [B]pena da 1 a 4 anni[/B], ma andrà applicata la medesima disciplina prevista per gli illeciti commessi su beni vincolati ex lege (di cui al comma 1 art.181) ossia la la [B]contravvenzione[/B] e riconosciuta altresì di conseguenza anche della [B]non punibilità[/B] ex art.181, comma 1-ter, (accertamento postumo della compatibilità paesaggistica) e della [B]estinzione[/B] del reato ex art. 181, comma 1-quinquies (ravvedimento operoso). [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [/QUOTE]
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