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Mediazione e Conciliazione Civile
SCA presentata dal proprietario dopo 17 anni dalla Concessione che il d.l. e prog.non ha mai chiuso
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<blockquote data-quote="Maratrieste" data-source="post: 375586" data-attributes="member: 10180"><p>Stabile totalmente ristrutturato nel 2001. Dopo varie vicissitudini l'ex D.L. presenta nel 2019 SCA <strong>parti comuni parziale</strong> a chiusura vani seminterrati e scale. Resta ancora escluso il tetto con sottostanti due alloggi, ristrutturati sempre nel 2001 con terrazze a vasca, a fronte di concess.ed. unica <strong>mai chiusa dal D.L.</strong> </p><p>L'ex D.L. ha presentato nel 2013 una Scia a sanatoria di un solo alloggio sottotetto. Per l'altro nulla.</p><p>Il Comune oggi richiede agli attuali proprietari, diversi da quelli indicati nella concess.ed., di presentare una SCA a chiusura del tetto quale parte comune mancante.</p><p>Solo uno dei proprietari dei due alloggi presenta la SCA richiesta e indica che in <strong>mancanza della dich. di fine lavori </strong>l’esecuzione dell’opera ha avuto termine in data 2004 come dichiarato dall'ex D.L. nella Scia di sanatoria 2013; l'Asseverazione del tecnico allegata alla SCA oggi dichiara che per quanto concerne la prestazione energetica DL 192/2005 l’intervento <strong>non è soggetto </strong>all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica. Ovviamente la Concessione prevedeva invece il pieno rispetto della legge 10/91 ma il tetto non ha rispettato le norme. In pratica non esiste un formale rilascio collaudo opere ma solo la Scia a sanatoria. </p><p>La legge prevede che laddove manchino i presupposti stessi per il rilascio del certificato di agibilità (ambiente, igiene, ecc.), il meccanismo del silenzio assenso non potrebbe essere invocato e, laddove risultassero mancanti i requisiti necessari, ne risponderebbe il professionista che ha firmato la SCA. Ma il professionista ha solamente dichiarato il vero. </p><p>L'unico responsabile nei confronti di un nuovo acquirente sarebbe allora l'attuale proprietario? Quali problemi assicurativi in caso di danni? Mille grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Maratrieste, post: 375586, member: 10180"] Stabile totalmente ristrutturato nel 2001. Dopo varie vicissitudini l'ex D.L. presenta nel 2019 SCA [B]parti comuni parziale[/B] a chiusura vani seminterrati e scale. Resta ancora escluso il tetto con sottostanti due alloggi, ristrutturati sempre nel 2001 con terrazze a vasca, a fronte di concess.ed. unica [B]mai chiusa dal D.L.[/B] L'ex D.L. ha presentato nel 2013 una Scia a sanatoria di un solo alloggio sottotetto. Per l'altro nulla. Il Comune oggi richiede agli attuali proprietari, diversi da quelli indicati nella concess.ed., di presentare una SCA a chiusura del tetto quale parte comune mancante. Solo uno dei proprietari dei due alloggi presenta la SCA richiesta e indica che in [B]mancanza della dich. di fine lavori [/B]l’esecuzione dell’opera ha avuto termine in data 2004 come dichiarato dall'ex D.L. nella Scia di sanatoria 2013; l'Asseverazione del tecnico allegata alla SCA oggi dichiara che per quanto concerne la prestazione energetica DL 192/2005 l’intervento [B]non è soggetto [/B]all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica. Ovviamente la Concessione prevedeva invece il pieno rispetto della legge 10/91 ma il tetto non ha rispettato le norme. In pratica non esiste un formale rilascio collaudo opere ma solo la Scia a sanatoria. La legge prevede che laddove manchino i presupposti stessi per il rilascio del certificato di agibilità (ambiente, igiene, ecc.), il meccanismo del silenzio assenso non potrebbe essere invocato e, laddove risultassero mancanti i requisiti necessari, ne risponderebbe il professionista che ha firmato la SCA. Ma il professionista ha solamente dichiarato il vero. L'unico responsabile nei confronti di un nuovo acquirente sarebbe allora l'attuale proprietario? Quali problemi assicurativi in caso di danni? Mille grazie [/QUOTE]
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