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Testo
<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 91454" data-attributes="member: 16904"><p>Il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 VIII comma della legge 392/1978, può recedere dal contratto di locazione d'immobile solo per gravi motivi. Questi, per essere tali, <strong>devono essere esogeni ed indipendenti dalla mera volontà del conduttore</strong> ovvero devono avere una natura obiettiva.</p><p></p><p>La giurisprudenza della Superema Corte di cassazione ha costantemente affermato che «i gravi motivi di presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali <strong>da rendere oltremodo gravosa </strong>per il conduttore la persistenza del rapporto stesso» (cfr. Cass. 260/91; Cass. 11466/92; Cass. 1098/94).</p><p></p><p>Non mi sembra che questa sia la situazione prospettata da Sandro, al quale stiamo dando una risposta. Detto questo, a mio modo di vedere, ci si può accordare su tutto se c'è la volontà di entrambe le parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 91454, member: 16904"] Il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 VIII comma della legge 392/1978, può recedere dal contratto di locazione d'immobile solo per gravi motivi. Questi, per essere tali, [B]devono essere esogeni ed indipendenti dalla mera volontà del conduttore[/B] ovvero devono avere una natura obiettiva. La giurisprudenza della Superema Corte di cassazione ha costantemente affermato che «i gravi motivi di presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali [B]da rendere oltremodo gravosa [/B]per il conduttore la persistenza del rapporto stesso» (cfr. Cass. 260/91; Cass. 11466/92; Cass. 1098/94). Non mi sembra che questa sia la situazione prospettata da Sandro, al quale stiamo dando una risposta. Detto questo, a mio modo di vedere, ci si può accordare su tutto se c'è la volontà di entrambe le parti. [/QUOTE]
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