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Locazione, Affitto e Sfratto
Se affitto un immobile oltre all'ape sono obbligata ad avere altre certificazioni?
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 220836" data-attributes="member: 15764"><p><u>Il </u><strong>DM 37/2008</strong><u>, entrato in vigore il 12.3.2008</u>, ha sostituito tutte le norme fondamentali sulla sicurezza impianti, la quasi totalità della legge 46/90, il suo regolamento d'attuazione (DPR 447/91) e le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'Edilizia (DPR 380/01).</p><p>Ha riguardato <u>tutti i tipi di impianto</u> (elettrico, idrico, riscaldamento, gas, radiotelevisivo, climatizzazione ed altri) e <strong>tra le novità più importanti ha reso obbligatoria la consegna della Dichiarazione di Conformità dell' impianto<em> per l'allaccio di energia elettrica, gas e acqua </em> </strong>(obbligatoria dal 2004 solo per il metano con delibera AEEG- Autority Energia Elettrica e Gas) <strong>ed ha consentito, per i vecchi impianti, di sostituire la Dichiarazione di Conformità (DI.CO) con un Certificato di Rispondenza (DI.RI) redatto da tecnico qualificato.</strong></p><p><strong>All'art. 13 (<em><u>poi abrogato con DL 112/2008</u></em>) il decreto aveva previsto l'obbligo di prestare garanzia e di allegare la Certificazione degli impianti sugli atti di trasferimento (soprattutto compravendita) e Locazione immobiliare. </strong></p><p>.................................................................................................................................</p><p>Anche nella locazione l'obbligo di allegare le Certificazioni di Conformità è stato abolito. Bisogna però considerare che <strong>la locazione</strong>, a differenza della vendita, <strong>si presenta</strong> <strong>come un</strong> <strong>contratto a prestazioni corrispettive</strong> tra le quali c'è anche la <em>garanzia sull'utilizzabilità del bene</em> (<strong>art. 1575 c.c</strong>.). <u>Quindi</u> anche se non allegati, <u>i documenti debbono esistere, precisando che la rispondenza degli impianti va attestata con riferimento alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione o modifica. </u></p><p><strong>Resta in piedi la disciplina che impone la conformità degli impianti nuovi o oggetto di ristrutturazione.</strong> Tra l'altro, lo stesso Decreto 37/08, <strong>all'art. 8</strong>, recita che il proprietario deve adottare tutte le misure <em><u>idonee a conservare le caratteristiche di sicurezza</u></em> dei propri impianti. Un invito, questo, alla consegna dell'appropriata documentazione.</p><p>Quindi, se esiste la Certificazione, è bene consegnarla al momento della stipula del Contratto (<em>Dichiarazione di Conformità, libretto d'uso e manutenzione riscaldamento</em>). Se non c'è, è possibile sostituirla con DI.RI (Dichiarazione Rispondenza). In alternativa, le parti, possono accordarsi liberamente (<em>contratti a canone libero</em>) con apposita clausola evidenziando che l'immobile non è a norma o privo di Certificazione e, di conseguenza, su chi graveranno i relativi costi di adeguamento (<em>in assenza di pattuizioni, come detto, entra in gioco art 1575 c.c.)</em></p><p>- See more at: <a href="http://www.alvisimmobiliare.it/blog/certificazione-e-sicurezza-impianti-nella-vendita-e-locazione/#sthash.oU1EXBoa.dpuf" target="_blank">Agenzia Immobiliare Alvis | Blog Certificazione e Sicurezza Impianti nella Vendita e nella Locazione</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 220836, member: 15764"] [U]Il [/U][B]DM 37/2008[/B][U], entrato in vigore il 12.3.2008[/U], ha sostituito tutte le norme fondamentali sulla sicurezza impianti, la quasi totalità della legge 46/90, il suo regolamento d'attuazione (DPR 447/91) e le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'Edilizia (DPR 380/01). Ha riguardato [U]tutti i tipi di impianto[/U] (elettrico, idrico, riscaldamento, gas, radiotelevisivo, climatizzazione ed altri) e [B]tra le novità più importanti ha reso obbligatoria la consegna della Dichiarazione di Conformità dell' impianto[I] per l'allaccio di energia elettrica, gas e acqua [/I] [/B](obbligatoria dal 2004 solo per il metano con delibera AEEG- Autority Energia Elettrica e Gas) [B]ed ha consentito, per i vecchi impianti, di sostituire la Dichiarazione di Conformità (DI.CO) con un Certificato di Rispondenza (DI.RI) redatto da tecnico qualificato.[/B] [B]All'art. 13 ([I][U]poi abrogato con DL 112/2008[/U][/I]) il decreto aveva previsto l'obbligo di prestare garanzia e di allegare la Certificazione degli impianti sugli atti di trasferimento (soprattutto compravendita) e Locazione immobiliare. [/B] ................................................................................................................................. Anche nella locazione l'obbligo di allegare le Certificazioni di Conformità è stato abolito. Bisogna però considerare che [B]la locazione[/B], a differenza della vendita, [B]si presenta[/B] [B]come un[/B] [B]contratto a prestazioni corrispettive[/B] tra le quali c'è anche la [I]garanzia sull'utilizzabilità del bene[/I] ([B]art. 1575 c.c[/B].). [U]Quindi[/U] anche se non allegati, [U]i documenti debbono esistere, precisando che la rispondenza degli impianti va attestata con riferimento alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione o modifica. [/U] [B]Resta in piedi la disciplina che impone la conformità degli impianti nuovi o oggetto di ristrutturazione.[/B] Tra l'altro, lo stesso Decreto 37/08, [B]all'art. 8[/B], recita che il proprietario deve adottare tutte le misure [I][U]idonee a conservare le caratteristiche di sicurezza[/U][/I] dei propri impianti. Un invito, questo, alla consegna dell'appropriata documentazione. Quindi, se esiste la Certificazione, è bene consegnarla al momento della stipula del Contratto ([I]Dichiarazione di Conformità, libretto d'uso e manutenzione riscaldamento[/I]). Se non c'è, è possibile sostituirla con DI.RI (Dichiarazione Rispondenza). In alternativa, le parti, possono accordarsi liberamente ([I]contratti a canone libero[/I]) con apposita clausola evidenziando che l'immobile non è a norma o privo di Certificazione e, di conseguenza, su chi graveranno i relativi costi di adeguamento ([I]in assenza di pattuizioni, come detto, entra in gioco art 1575 c.c.)[/I] - See more at: [url="http://www.alvisimmobiliare.it/blog/certificazione-e-sicurezza-impianti-nella-vendita-e-locazione/#sthash.oU1EXBoa.dpuf"]Agenzia Immobiliare Alvis | Blog Certificazione e Sicurezza Impianti nella Vendita e nella Locazione[/url] [/QUOTE]
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