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Se il compratore si ritira dopo la proposta d'acquisto
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Testo
<blockquote data-quote="acquirente" data-source="post: 20349" data-attributes="member: 9415"><p>Nella proposta d’acquisto dovremo manifestare la nostra intenzione di acquistare quel determinato immobile alle condizioni proposte. Se le nostre condizioni saranno accettate dal venditore (accettazione scritta), le parti saranno vincolate a proseguire nella compravendita come stabilito nella proposta ed il venditore incasserà (solo allora) il nostro assegno, che diventerà caparra penitenziale o confirmatoria. </p><p></p><p></p><p>Infatti l’art. 1326 del Codice Civile recita: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dall’altra parte”, mentre l’art. 1385 sulla caparra confirmatoria afferma: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. <strong>Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; </strong>se inadempiente è invece la parte che l’ ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.</p><p>se il venditore ha gia' accettato e firmato la proposta di acquisto, ed il compratore si ritira perde la caparra data e deve pagare anche la provvigione all'agenzia se la proposta di acquisto si e' trasformata con la firma del venditore in preliminare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="acquirente, post: 20349, member: 9415"] Nella proposta d’acquisto dovremo manifestare la nostra intenzione di acquistare quel determinato immobile alle condizioni proposte. Se le nostre condizioni saranno accettate dal venditore (accettazione scritta), le parti saranno vincolate a proseguire nella compravendita come stabilito nella proposta ed il venditore incasserà (solo allora) il nostro assegno, che diventerà caparra penitenziale o confirmatoria. Infatti l’art. 1326 del Codice Civile recita: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dall’altra parte”, mentre l’art. 1385 sulla caparra confirmatoria afferma: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. [B]Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; [/B]se inadempiente è invece la parte che l’ ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. se il venditore ha gia' accettato e firmato la proposta di acquisto, ed il compratore si ritira perde la caparra data e deve pagare anche la provvigione all'agenzia se la proposta di acquisto si e' trasformata con la firma del venditore in preliminare. [/QUOTE]
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