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Locazione, Affitto e Sfratto
Sentenza di sfratto e dubbi sulle tasse
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Testo
<blockquote data-quote="Tapinaz" data-source="post: 38220" data-attributes="member: 4985"><p>Ti posto una risposta, di qualche tempo fa, dell'Agenzia delle Entrate, a firma di Roberto Volpe, un funzionario della stessa, penso....</p><p>Evidenziata è la parte che ti riguarda.</p><p>Personalmente, io verso la tassa di risoluzione (in caso di sfratto per morosità). Nel caso di finita locazione anch'io avrei dei dubbi.</p><p></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Imposta di registro</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Risoluzione di un contratto: adempimenti e costi</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Importi differenti a seconda che sia previsto o meno un corrispettivo</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Brevi cenni civilistici</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>In base all'articolo 1372 del codice civile, il contratto, che ha forza di legge fra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso (vale a dire per volontà espressa da tutte le parti di porre termine al vincolo contrattuale) o per le cause espressamente ammesse dalla legge. Tra queste, accanto ai vizi che provocano invalidità (nullità, inesistenza, annullabilità e rescissione), vi è la risoluzione del contratto. Per essa, si intende lo scioglimento del vincolo contrattuale che, a differenza dell'inefficacia conseguente all'invalidità, non dipende da un vizio della fattispecie negoziale, ma da una vicenda attinente al rapporto che ne è l'effetto.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Oltre a statuizioni tipiche dei singoli contratti, come, ad esempio, quelle espressamente previste per il contratto di vendita (articoli 1479 e seguenti del codice civile), di somministrazione (articolo 1564 c.c.), di locazione (articolo 1578 c.c.), di affitto (articolo1618 c.c.), di appalto (articoli 1662 e 1668 c.c.), di mutuo (articolo 1820 c.c.), di rendita vitalizia (articolo 1877 c.c.), di assicurazione (articoli 1901 e 1924 c.c.), di transazione (articolo 1976 c.c.) e di cessione dei beni ai creditori (articolo 1986 c.c.), si annoverano, tra le cause generali di risoluzione, quella per inadempimento (articoli 1453 e seguenti del codice civile), per impossibilità sopravvenuta (articoli 1463 e seguenti c.c.), per eccessiva onerosità (articoli 1467 e seguenti c.c.).</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>In alcuni casi, lo scioglimento del vincolo contrattuale consegue, per così dire, automaticamente (ipso jure) al verificarsi della causa di scioglimento (ad esempio, inserimento di clausola o condizione risolutiva espressa); in altri, l'effetto estintivo del vincolo si produce solo a seguito di sentenza "costitutiva" del giudice.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Trattamento fiscale.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>In base al primo comma dell'articolo 28 del Testo unico, approvato con Dpr n. 131/1986, la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa, attualmente pari a 168 euro:</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>se dipende da clausola o condizione risolutiva espressa nel contratto </em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>se è stipulata con atto pubblico o scrittura autenticata, entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Come precisato anche dalla circolare n. 37 del 10/6/1986, ai sensi della seconda parte del primo comma del citato articolo 28, nei casi per i quali è stabilito un corrispettivo, su di esso va applicata l'aliquota di imposta di registro prevista dall'articolo 9 della tariffa, parte prima, pari al 3 per cento oppure quella prevista dall'articolo 6 della medesima tariffa, pari allo 0,50 per cento, se si è in presenza di quietanza.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Qualora la risoluzione sia a titolo gratuito, è dovuta la sola imposta fissa, pari a 168 euro.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Il secondo comma precisa che devono essere sottoposte a tassazione le prestazioni derivanti dalla risoluzione, maggiorate dall'eventuale corrispettivo, dovendosi considerare, come puntualizzato dalla citata circolare, il corrispettivo pattuito come un'autonoma, nuova obbligazione derivante dallo stesso atto di risoluzione.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>La registrazione, nel caso di risoluzione contenuta in atto pubblico o scrittura autenticata, avviene entro il termine ordinario di 20 giorni. In ogni caso, il pagamento dell'imposta va effettuato entro il termine di 20 giorni.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em></em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Per la risoluzione, anche tacita, dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, la tassazione avviene con le modalità sopra descritte, ma con le seguenti sostanziali differenze, indicate dall'articolo 17 del Dpr n. 131/1986, nella versione novellata dall'articolo 68 della legge n. 342/2000:</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em></em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>l'imposta è liquidata dalle parti contraenti e versata entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto effetto la risoluzione (comma 1) </em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>l'attestato di versamento deve essere presentato entro 20 giorni dal pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto risolto. In sostanza, la comunicazione dell'avvenuta risoluzione prende il posto della registrazione (comma 2) </em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>in caso di risoluzione anticipata del contratto, il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata dello stesso ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in cui si è prodotta l'estinzione del contratto.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>L'imposta minima e quella fissa, ai sensi della nota all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, sono pari a 67 euro.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em></em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em><strong><em>Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto in via giudiziaria, alla luce dell'articolo 8, lettera e), della tariffa, parte prima, del Testo unico sull'imposta di registro (come precisato dalla risoluzione ministeriale n. 260786 del 21 marzo 1992), la risoluzione del contratto è assoggettata a imposta fissa, attualmente pari a 168 euro.</em></strong></em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em><strong><em></em></strong></em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em><strong><em>Relativamente alle ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o di finita locazione, che ugualmente producono la risoluzione del contratto di locazione, rimane ancora valido quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 8 del 22/1/1986 che, in conformità al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto, alle ordinanze in esame, non applicabile l'articolo 8 della tariffa, parte prima (cioè la registrazione in termine fisso), ma l'articolo 2 della tabella allegata al citato Testo unico e che, quindi, esse rientrino tra gli atti per i quali non vi è obbligo della registrazione. Tale soluzione trova giustificazione nella circostanza che le predette ordinanze non intervengono a conclusione di una "controversia", ma rappresentano provvedimenti intesi a prevenire l'instaurarsi della lite stessa e, quindi, in esse difetti il presupposto d'imposta, cioè la sussistenza della controversia su cui il giudice abbia emesso una pronuncia di diritto o di procedura.</em></strong></em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Adempimenti materiali</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>In tutti i casi esposti, il codice tributo da indicare nel modello F23, per il versamento dell'imposta, è il 113T.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Circa il ravvedimento, nel caso di atto da registrare, si applicheranno le sanzioni dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta (articolo 69, Dpr n. 131/1986) ridotte a 1/8, pari al 15 per cento dell'imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza della registrazione dell'atto, o a 1/5, pari al 24 per cento, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Nel caso di risoluzione del contratto di locazione e affitto di immobili siti nel territorio dello Stato, il tardivo pagamento potrà essere regolarizzato, pagando la sanzione del 30 per cento dell'imposta dovuta ridotta al 3,75 per cento (1/8 della sanzione) o al 6 per cento (1/5 della sanzione), a seconda che il ritardo sia contenuto entro 30 giorni o entro un anno. Gli interessi dovuti, calcolati al tasso legale annuo, vanno versati cumulativamente con il tributo. La sanzione è versata con il codice tributo 671T.</em></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 10px"><em>Roberto Volpe</em></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tapinaz, post: 38220, member: 4985"] Ti posto una risposta, di qualche tempo fa, dell'Agenzia delle Entrate, a firma di Roberto Volpe, un funzionario della stessa, penso.... Evidenziata è la parte che ti riguarda. Personalmente, io verso la tassa di risoluzione (in caso di sfratto per morosità). Nel caso di finita locazione anch'io avrei dei dubbi. [FONT="Arial"][SIZE="2"][I]Imposta di registro Risoluzione di un contratto: adempimenti e costi Importi differenti a seconda che sia previsto o meno un corrispettivo Brevi cenni civilistici In base all'articolo 1372 del codice civile, il contratto, che ha forza di legge fra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso (vale a dire per volontà espressa da tutte le parti di porre termine al vincolo contrattuale) o per le cause espressamente ammesse dalla legge. Tra queste, accanto ai vizi che provocano invalidità (nullità, inesistenza, annullabilità e rescissione), vi è la risoluzione del contratto. Per essa, si intende lo scioglimento del vincolo contrattuale che, a differenza dell'inefficacia conseguente all'invalidità, non dipende da un vizio della fattispecie negoziale, ma da una vicenda attinente al rapporto che ne è l'effetto. Oltre a statuizioni tipiche dei singoli contratti, come, ad esempio, quelle espressamente previste per il contratto di vendita (articoli 1479 e seguenti del codice civile), di somministrazione (articolo 1564 c.c.), di locazione (articolo 1578 c.c.), di affitto (articolo1618 c.c.), di appalto (articoli 1662 e 1668 c.c.), di mutuo (articolo 1820 c.c.), di rendita vitalizia (articolo 1877 c.c.), di assicurazione (articoli 1901 e 1924 c.c.), di transazione (articolo 1976 c.c.) e di cessione dei beni ai creditori (articolo 1986 c.c.), si annoverano, tra le cause generali di risoluzione, quella per inadempimento (articoli 1453 e seguenti del codice civile), per impossibilità sopravvenuta (articoli 1463 e seguenti c.c.), per eccessiva onerosità (articoli 1467 e seguenti c.c.). In alcuni casi, lo scioglimento del vincolo contrattuale consegue, per così dire, automaticamente (ipso jure) al verificarsi della causa di scioglimento (ad esempio, inserimento di clausola o condizione risolutiva espressa); in altri, l'effetto estintivo del vincolo si produce solo a seguito di sentenza "costitutiva" del giudice. Trattamento fiscale. In base al primo comma dell'articolo 28 del Testo unico, approvato con Dpr n. 131/1986, la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa, attualmente pari a 168 euro: se dipende da clausola o condizione risolutiva espressa nel contratto se è stipulata con atto pubblico o scrittura autenticata, entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Come precisato anche dalla circolare n. 37 del 10/6/1986, ai sensi della seconda parte del primo comma del citato articolo 28, nei casi per i quali è stabilito un corrispettivo, su di esso va applicata l'aliquota di imposta di registro prevista dall'articolo 9 della tariffa, parte prima, pari al 3 per cento oppure quella prevista dall'articolo 6 della medesima tariffa, pari allo 0,50 per cento, se si è in presenza di quietanza. Qualora la risoluzione sia a titolo gratuito, è dovuta la sola imposta fissa, pari a 168 euro. Il secondo comma precisa che devono essere sottoposte a tassazione le prestazioni derivanti dalla risoluzione, maggiorate dall'eventuale corrispettivo, dovendosi considerare, come puntualizzato dalla citata circolare, il corrispettivo pattuito come un'autonoma, nuova obbligazione derivante dallo stesso atto di risoluzione. La registrazione, nel caso di risoluzione contenuta in atto pubblico o scrittura autenticata, avviene entro il termine ordinario di 20 giorni. In ogni caso, il pagamento dell'imposta va effettuato entro il termine di 20 giorni. Per la risoluzione, anche tacita, dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, la tassazione avviene con le modalità sopra descritte, ma con le seguenti sostanziali differenze, indicate dall'articolo 17 del Dpr n. 131/1986, nella versione novellata dall'articolo 68 della legge n. 342/2000: l'imposta è liquidata dalle parti contraenti e versata entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto effetto la risoluzione (comma 1) l'attestato di versamento deve essere presentato entro 20 giorni dal pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto risolto. In sostanza, la comunicazione dell'avvenuta risoluzione prende il posto della registrazione (comma 2) in caso di risoluzione anticipata del contratto, il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata dello stesso ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in cui si è prodotta l'estinzione del contratto. L'imposta minima e quella fissa, ai sensi della nota all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, sono pari a 67 euro. [B][I]Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto in via giudiziaria, alla luce dell'articolo 8, lettera e), della tariffa, parte prima, del Testo unico sull'imposta di registro (come precisato dalla risoluzione ministeriale n. 260786 del 21 marzo 1992), la risoluzione del contratto è assoggettata a imposta fissa, attualmente pari a 168 euro. Relativamente alle ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o di finita locazione, che ugualmente producono la risoluzione del contratto di locazione, rimane ancora valido quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 8 del 22/1/1986 che, in conformità al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto, alle ordinanze in esame, non applicabile l'articolo 8 della tariffa, parte prima (cioè la registrazione in termine fisso), ma l'articolo 2 della tabella allegata al citato Testo unico e che, quindi, esse rientrino tra gli atti per i quali non vi è obbligo della registrazione. Tale soluzione trova giustificazione nella circostanza che le predette ordinanze non intervengono a conclusione di una "controversia", ma rappresentano provvedimenti intesi a prevenire l'instaurarsi della lite stessa e, quindi, in esse difetti il presupposto d'imposta, cioè la sussistenza della controversia su cui il giudice abbia emesso una pronuncia di diritto o di procedura.[/I][/B] Adempimenti materiali In tutti i casi esposti, il codice tributo da indicare nel modello F23, per il versamento dell'imposta, è il 113T. Circa il ravvedimento, nel caso di atto da registrare, si applicheranno le sanzioni dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta (articolo 69, Dpr n. 131/1986) ridotte a 1/8, pari al 15 per cento dell'imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza della registrazione dell'atto, o a 1/5, pari al 24 per cento, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza. Nel caso di risoluzione del contratto di locazione e affitto di immobili siti nel territorio dello Stato, il tardivo pagamento potrà essere regolarizzato, pagando la sanzione del 30 per cento dell'imposta dovuta ridotta al 3,75 per cento (1/8 della sanzione) o al 6 per cento (1/5 della sanzione), a seconda che il ritardo sia contenuto entro 30 giorni o entro un anno. Gli interessi dovuti, calcolati al tasso legale annuo, vanno versati cumulativamente con il tributo. La sanzione è versata con il codice tributo 671T. Roberto Volpe[/I][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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