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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 374428" data-attributes="member: 15764"><p>[USER=43421]@Gianco[/USER] posto un estratto di quanto tu citato a suffragio della tua idea.</p><p></p><p><em>"La <strong>servitù di passaggio</strong>, più in particolare, può essere usucapita laddove, pur in assenza di atto scritto, la stessa sia stata<strong> esercitata per venti anni in maniera continuata e ininterrotta</strong>." </em></p><p>Se per te passare una volta all'anno è esercitare in maniera continuativa ed ininterrotta io ho qualche dubbio.</p><p>E poi "l'animus possidendi" dove lo mettiamo?</p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><span style="font-size: 22px"><strong><strong><a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/usucapione/" target="_blank">Usucapione</a> della servitù di passaggio: requisiti</strong></strong></span><br /> [<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/24668-l-usucapione-della-servitu-di-passaggio-con-fac-simile-di-citazione.asp#par0" target="_blank">Torna su</a>]<br /> In realtà i <strong>requisiti richiesti per l'usucapione della servitù di passaggio</strong>, non si limitano all'esercizio ventennale del diritto nei modi sopra visti.<br /> Oltre al protrarsi dell'<strong>esercizio del diritto di transito </strong>sul fondo servente per il predetto periodo in maniera continuata e ininterrotta, è infatti necessario provare anche che sul terreno del vicino, oggetto del transito, siano presenti delle <strong>opere permanenti, visibili, idonee allo scopo</strong> e che per almeno venti anni hanno avuto come <strong>funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli</strong> finalizzato all'accesso dalla pubblica via al fondo dominante o alla fuoriuscita da quest'ultimo verso la prima.<br /> Si sottolinea che tutti questi requisiti, ove sussistenti, non trovano alcun ostacolo nell'eventuale mutamento nel corso degli anni della <a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/possesso_e_proprieta/la-proprieta.asp" target="_blank">proprietà</a> del fondo servente.<br /> <span style="font-size: 22px"><strong><strong>L'onere della prova</strong></strong></span><br /> [<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/24668-l-usucapione-della-servitu-di-passaggio-con-fac-simile-di-citazione.asp#par0" target="_blank">Torna su</a>]<br /> L'onere della <strong>prova necessaria ai fini dell'usucapione</strong> spetta, ovviamente, al proprietario del fondo dominante che intende ottenere la titolarità effettiva del diritto di servitù (ad esempio per difendersi da atti del vicino volti a negargli, improvvisamente, la possibilità di transito).</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 374428, member: 15764"] [USER=43421]@Gianco[/USER] posto un estratto di quanto tu citato a suffragio della tua idea. [I]"La [B]servitù di passaggio[/B], più in particolare, può essere usucapita laddove, pur in assenza di atto scritto, la stessa sia stata[B] esercitata per venti anni in maniera continuata e ininterrotta[/B]." [/I] Se per te passare una volta all'anno è esercitare in maniera continuativa ed ininterrotta io ho qualche dubbio. E poi "l'animus possidendi" dove lo mettiamo? [LIST] [*][SIZE=6][B][B][URL='https://www.studiocataldi.it/guide_legali/usucapione/']Usucapione[/URL] della servitù di passaggio: requisiti[/B][/B][/SIZE] [[URL='https://www.studiocataldi.it/articoli/24668-l-usucapione-della-servitu-di-passaggio-con-fac-simile-di-citazione.asp#par0']Torna su[/URL]] In realtà i [B]requisiti richiesti per l'usucapione della servitù di passaggio[/B], non si limitano all'esercizio ventennale del diritto nei modi sopra visti. Oltre al protrarsi dell'[B]esercizio del diritto di transito [/B]sul fondo servente per il predetto periodo in maniera continuata e ininterrotta, è infatti necessario provare anche che sul terreno del vicino, oggetto del transito, siano presenti delle [B]opere permanenti, visibili, idonee allo scopo[/B] e che per almeno venti anni hanno avuto come [B]funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli[/B] finalizzato all'accesso dalla pubblica via al fondo dominante o alla fuoriuscita da quest'ultimo verso la prima. Si sottolinea che tutti questi requisiti, ove sussistenti, non trovano alcun ostacolo nell'eventuale mutamento nel corso degli anni della [URL='https://www.studiocataldi.it/guide_legali/possesso_e_proprieta/la-proprieta.asp']proprietà[/URL] del fondo servente. [SIZE=6][B][B]L'onere della prova[/B][/B][/SIZE] [[URL='https://www.studiocataldi.it/articoli/24668-l-usucapione-della-servitu-di-passaggio-con-fac-simile-di-citazione.asp#par0']Torna su[/URL]] L'onere della [B]prova necessaria ai fini dell'usucapione[/B] spetta, ovviamente, al proprietario del fondo dominante che intende ottenere la titolarità effettiva del diritto di servitù (ad esempio per difendersi da atti del vicino volti a negargli, improvvisamente, la possibilità di transito). [/LIST] [/QUOTE]
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