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Servitu' pedonale : diritti e obblighi
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<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 51920" data-attributes="member: 13295"><p>In riferimento alle opere che devono essere eseguite sul fondo servente (quello del condominio), l'art. 1069 c.c. così prescrive: "Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi". </p><p></p><p>Qualora le opere siano eseguite dal proprietario del fondo servente (come nel caso prospettato) la Cassazione con Sent. n. 949/82 ha stabilito che il proprietario del fondo dominante (nella fattispecie rappresentati daii proprietari delle due unità immobiliari autonome) deve contribuire: "In base all'art. 1069, 2° e 3° comma c. c., ove il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese debbono essere sostenute dai soggetti interessati, e cioè dal proprietario del fondo dominante e da quello del fondo servente, in proporzione ai rispettivi vantaggi". </p><p></p><p>Considerato che né le norme codicistiche in materia di servitù prediali né tanto meno la citata giurisprudenza di legittimità specificano in quale misura debba avvenire il contributo dei soggetti interessati all'esecuzione delle opere, siano essi i proprietari del fondo servente ovvero quelli del fondo dominante, tutto lascia presupporre che i criteri per la distribuzione delle spese vengano determinati caso per caso avendo cura, esclusivamente, di rispettare la proporzione dei rispettivi vantaggi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 51920, member: 13295"] In riferimento alle opere che devono essere eseguite sul fondo servente (quello del condominio), l'art. 1069 c.c. così prescrive: "Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi". Qualora le opere siano eseguite dal proprietario del fondo servente (come nel caso prospettato) la Cassazione con Sent. n. 949/82 ha stabilito che il proprietario del fondo dominante (nella fattispecie rappresentati daii proprietari delle due unità immobiliari autonome) deve contribuire: "In base all'art. 1069, 2° e 3° comma c. c., ove il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese debbono essere sostenute dai soggetti interessati, e cioè dal proprietario del fondo dominante e da quello del fondo servente, in proporzione ai rispettivi vantaggi". Considerato che né le norme codicistiche in materia di servitù prediali né tanto meno la citata giurisprudenza di legittimità specificano in quale misura debba avvenire il contributo dei soggetti interessati all'esecuzione delle opere, siano essi i proprietari del fondo servente ovvero quelli del fondo dominante, tutto lascia presupporre che i criteri per la distribuzione delle spese vengano determinati caso per caso avendo cura, esclusivamente, di rispettare la proporzione dei rispettivi vantaggi. [/QUOTE]
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