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Locazione, Affitto e Sfratto
Sfratto, accesso ufficiale giudiziario e avviso di ricevimento
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Testo
<blockquote data-quote="james3" data-source="post: 368384" data-attributes="member: 48757"><p>Qualcuno sa dirmi se per effettuare l'accesso con l'ufficiale giudiziario è necessario che ALLA DATA FISSATA PER L'ACCESSO, sia ritornata indietro la cartolina Avviso di Ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica ?</p><p></p><p>A rigor di logica non dovrebbe essere necessaria, in quanto questa cartolina dovrebbe servire SOLO a comprovare il perfezionamento della notifica qualora la notifica stessa fosse contestata nelle opportune sedi, (leggasi TRIBUNALE), oltretutto il codice di procedura civile, in materia di accessi per sfratto statuisce che:</p><p><em>"Art. 608. </em></p><p><em>(Modo del rilascio).</em></p><p><em>((L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica <strong>almeno dieci giorni prima</strong> alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera')).((113a))((115))((116))"</em></p><p> </p><p>Quindi si capisce che il legislatore consente il primo accesso <strong>non prima di dieci giorni dalla notifica</strong> per consentire il perfezionamento della stessa, ma non certo il ritorno dell'avviso di ricevimento che, specie in caso di giacenza, sarà al massimo partita dato che la compiuta giacenza si perfeziona appunto dopo dieci giorni </p><p> </p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"></li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="james3, post: 368384, member: 48757"] Qualcuno sa dirmi se per effettuare l'accesso con l'ufficiale giudiziario è necessario che ALLA DATA FISSATA PER L'ACCESSO, sia ritornata indietro la cartolina Avviso di Ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica ? A rigor di logica non dovrebbe essere necessaria, in quanto questa cartolina dovrebbe servire SOLO a comprovare il perfezionamento della notifica qualora la notifica stessa fosse contestata nelle opportune sedi, (leggasi TRIBUNALE), oltretutto il codice di procedura civile, in materia di accessi per sfratto statuisce che: [I]"Art. 608. (Modo del rilascio). ((L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica [B]almeno dieci giorni prima[/B] alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera')).((113a))((115))((116))"[/I] Quindi si capisce che il legislatore consente il primo accesso [B]non prima di dieci giorni dalla notifica[/B] per consentire il perfezionamento della stessa, ma non certo il ritorno dell'avviso di ricevimento che, specie in caso di giacenza, sarà al massimo partita dato che la compiuta giacenza si perfeziona appunto dopo dieci giorni [LIST] [*] [/LIST] [/QUOTE]
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