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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 119309" data-attributes="member: 4594"><p>Può esitere il contratto di comodato verbale e questo è il suo caso (veda la trattazione che sta a significare che detta fattispecie esiste e nel caso è pure regolare il trattamento fiscale ) Pertanto tericamente suo padre potrebbe revocare un atto valido salvo quanto sotto.</p><p>La via d'uscita và analizzata nel contesto del diritto di famiglia. Mi sembra di aver scorso delle sentenze che obbligano il genitore al mantenimento della figlia che versa in queste condizioni economiche. Ma l'argomento andrebbe approfondito da un esperto legale . </p><p></p><p></p><p> </p><p>Si rivolga ad un legale esperto di diritto do famiglia ( o ad una associazione di consumatori che si avvalga di un legale al suo interno) </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p> il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è contemplato</p><p>tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, co. 4, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986 , per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di registro</p><p>nella misura fissa di e 168.</p><p>Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, poiché nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, si deve ritenere che il contratto di comodato scritto</p><p>è sottoposto all’obbligo della registrazione a prescindere dalla specifica forma in cui è redatto</p><p>(atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l’obbligo di registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato.</p><p>Con riferimento al contratto verbale di comodato, l’art. 3, co. 1 del citato decreto, nell’elencare</p><p>i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato. Ne deriva che i contratti verbali di comodato, che abbiano per oggetto sia beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti. Infatti, in base a quanto disposto al citato art. 3, co. 2, al contratto di comodato trova applicazione l’art. 22, il quale stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in altri scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate.</p><p>Con riferimento all’enunciazione di atti non registrati, la Corte di Cassazione, con la sentenza</p><p>3.1.1991, n. 13 ha affermato che nel D.P.R. 131/1986 una convenzione verbale enunciata in</p><p>un atto scritto costituisce oggetto d’imposta.</p><p>Da quanto sopra esposto consegue che i contratti verbali di comodato con oggetto beni immobili o beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.</p><p>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 119309, member: 4594"] Può esitere il contratto di comodato verbale e questo è il suo caso (veda la trattazione che sta a significare che detta fattispecie esiste e nel caso è pure regolare il trattamento fiscale ) Pertanto tericamente suo padre potrebbe revocare un atto valido salvo quanto sotto. La via d'uscita và analizzata nel contesto del diritto di famiglia. Mi sembra di aver scorso delle sentenze che obbligano il genitore al mantenimento della figlia che versa in queste condizioni economiche. Ma l'argomento andrebbe approfondito da un esperto legale . Si rivolga ad un legale esperto di diritto do famiglia ( o ad una associazione di consumatori che si avvalga di un legale al suo interno) il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è contemplato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, co. 4, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986 , per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di e 168. Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, poiché nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, si deve ritenere che il contratto di comodato scritto è sottoposto all’obbligo della registrazione a prescindere dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l’obbligo di registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato. Con riferimento al contratto verbale di comodato, l’art. 3, co. 1 del citato decreto, nell’elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato. Ne deriva che i contratti verbali di comodato, che abbiano per oggetto sia beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti. Infatti, in base a quanto disposto al citato art. 3, co. 2, al contratto di comodato trova applicazione l’art. 22, il quale stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in altri scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Con riferimento all’enunciazione di atti non registrati, la Corte di Cassazione, con la sentenza 3.1.1991, n. 13 ha affermato che nel D.P.R. 131/1986 una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d’imposta. Da quanto sopra esposto consegue che i contratti verbali di comodato con oggetto beni immobili o beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti. . [/QUOTE]
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