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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 280291"><p>Situazione per niente semplice:</p><p>1) Anche si trattasse di sublocazione, la possibilità di conseguire la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale non è scontata; infatti secondo la Suprema Corte, la sublocazione dell’immobile, pur essendo un inadempimento, non è sufficiente a giustificare la risoluzione della locazione (se non nel caso in cui abbia quel carattere di gravità richiesto dall’art. 1455 c.c. cosa che andrà ponderata dal Giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto)</p><p>2) Riterrei più probabile un'ipotesi di <strong>abuso</strong> del diritto d'ospitalità con danno ai coconduttori; cosa non semplice da dimostrare e assai difficile da argomentare; infatti, il diritto di ospitalità non può essere compresso nemmeno con specifica clausola contrattuale (che sarebbe nulla)</p><p>Come procedere dunque?</p><p>Provando a contestare come la ragazza vada ben oltre alle facoltà che gli spettano (diritto di ospitalità), rivelandosi il suo comportamento in una limitazione del diritto degli altri conduttori a fruire del bene per cui corrispondono il canone; orbene, in tal situazione, il locatore, anche se non obbligato dalla legge, potrà intervenire per porre fine alle<strong> molestie di fatto </strong>svolte dal <strong>terzo </strong>ex art.1585 Cc: <em>"Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio"</em> (infatti il non obbligo non significa che, ove lui lo desideri, non lo possa anche farlo)</p><p>Ovvio che tale strada sarà non semplice: dove termini il diritto di ospitalità e dove inizi l'abuso a danno degli altri coconduttori lo potrà decidere solo un giudice nella sua piena discrezionalità; certo che se la sua azione fosse accompagnata da quella degli altri conduttori intenti ad agire ex art.2043 e art.1168 (e mai lo faranno!) o dalla loro testimonianza...</p><p>Buona fortuna!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 280291"] Situazione per niente semplice: 1) Anche si trattasse di sublocazione, la possibilità di conseguire la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale non è scontata; infatti secondo la Suprema Corte, la sublocazione dell’immobile, pur essendo un inadempimento, non è sufficiente a giustificare la risoluzione della locazione (se non nel caso in cui abbia quel carattere di gravità richiesto dall’art. 1455 c.c. cosa che andrà ponderata dal Giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto) 2) Riterrei più probabile un'ipotesi di [B]abuso[/B] del diritto d'ospitalità con danno ai coconduttori; cosa non semplice da dimostrare e assai difficile da argomentare; infatti, il diritto di ospitalità non può essere compresso nemmeno con specifica clausola contrattuale (che sarebbe nulla) Come procedere dunque? Provando a contestare come la ragazza vada ben oltre alle facoltà che gli spettano (diritto di ospitalità), rivelandosi il suo comportamento in una limitazione del diritto degli altri conduttori a fruire del bene per cui corrispondono il canone; orbene, in tal situazione, il locatore, anche se non obbligato dalla legge, potrà intervenire per porre fine alle[B] molestie di fatto [/B]svolte dal [B]terzo [/B]ex art.1585 Cc: [I]"Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio"[/I] (infatti il non obbligo non significa che, ove lui lo desideri, non lo possa anche farlo) Ovvio che tale strada sarà non semplice: dove termini il diritto di ospitalità e dove inizi l'abuso a danno degli altri coconduttori lo potrà decidere solo un giudice nella sua piena discrezionalità; certo che se la sua azione fosse accompagnata da quella degli altri conduttori intenti ad agire ex art.2043 e art.1168 (e mai lo faranno!) o dalla loro testimonianza... Buona fortuna! [/QUOTE]
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