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Locazione, Affitto e Sfratto
Sgravi fiscale sugli affitti a canone concordato: in quali comuni?
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<blockquote data-quote="marinoernesto" data-source="post: 343568" data-attributes="member: 39837"><p>Salve. </p><p>Più leggo e più mi confondo con le agevolazioni fiscali, conseguenti alla pubblicazione n. 62 del 15/3/2017 del decreto del 16 gennaio 2017 sui canoni concordati.</p><p>I vari siti che ho letto enfatizzano le modifiche su tale argomento riportando che, a partire dal 2019, ci sono agevolazioni sia con cedolare secca (10% ) che senza (imponibile del 95% -30% sull'importo del canone concordato), ma <u>nessuno</u> specifica se queste agevolazioni sono valide per<u> tutti i comun</u>i dove sono stati stipulati accordi tra le sigle sindacali dei proprietari di immobili ed inquilini o <u>solo su quelli </u>che sono <u>anche</u> capoluoghi di regione, o ad essi limitrofi, o ancora quelli definiti ad alta densità abitativa. Se le modifiche <u>non fossero per tutti i comuni,</u> a mio modesto avviso, sostanziali modifiche delle agevolazioni fiscali non ne vedo. Infatti sulle istruzioni del 730, ad esempio sulla cedolare secca, si legge: </p><p><span style="font-family: 'times new roman'"><em><span style="font-size: 12px">"Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi</span></em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'times new roman'">accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998)</span></em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'times new roman'">relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i</span></em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'times new roman'">comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE</span></em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'times new roman'">con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).</span></em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'times new roman'">imissis.....</span></em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'times new roman'">L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei</span></em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'times new roman'">cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a</span></em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'times new roman'">seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso,</span></em></span></p><p><span style="font-family: 'times new roman'"><em><span style="font-size: 12px">deve essere barrata la casella di colonna 13 “Stato di emergenza”.</span></em></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><span style="font-size: 15px">La domanda che pongo è pertanto:<strong> le modifiche alle agevolazioni inserite a partire dal 2019 interessano tutti i comuni italiani? </strong></span></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><span style="font-size: 15px">grazie</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marinoernesto, post: 343568, member: 39837"] Salve. Più leggo e più mi confondo con le agevolazioni fiscali, conseguenti alla pubblicazione n. 62 del 15/3/2017 del decreto del 16 gennaio 2017 sui canoni concordati. I vari siti che ho letto enfatizzano le modifiche su tale argomento riportando che, a partire dal 2019, ci sono agevolazioni sia con cedolare secca (10% ) che senza (imponibile del 95% -30% sull'importo del canone concordato), ma [U]nessuno[/U] specifica se queste agevolazioni sono valide per[U] tutti i comun[/U]i dove sono stati stipulati accordi tra le sigle sindacali dei proprietari di immobili ed inquilini o [U]solo su quelli [/U]che sono [U]anche[/U] capoluoghi di regione, o ad essi limitrofi, o ancora quelli definiti ad alta densità abitativa. Se le modifiche [U]non fossero per tutti i comuni,[/U] a mio modesto avviso, sostanziali modifiche delle agevolazioni fiscali non ne vedo. Infatti sulle istruzioni del 730, ad esempio sulla cedolare secca, si legge: [FONT=times new roman][I][SIZE=3]"Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi[/SIZE][/I][/FONT] [SIZE=3][I][FONT=times new roman]accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998)[/FONT] [FONT=times new roman]relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i[/FONT] [FONT=times new roman]comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE[/FONT] [FONT=times new roman]con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).[/FONT] [FONT=times new roman]imissis.....[/FONT] [FONT=times new roman]L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei[/FONT] [FONT=times new roman]cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a[/FONT] [FONT=times new roman]seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso,[/FONT][/I][/SIZE] [FONT=times new roman][I][SIZE=3]deve essere barrata la casella di colonna 13 “Stato di emergenza”.[/SIZE][/I][/FONT] [FONT=arial][SIZE=4]La domanda che pongo è pertanto:[B] le modifiche alle agevolazioni inserite a partire dal 2019 interessano tutti i comuni italiani? [/B] grazie[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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