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Si puo chiedere a chi sono andati gli assegni?
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 333166" data-attributes="member: 15764"><p>Scritto così sembrerebbe che uno dei due genitori non sia consanguineo dei figli.</p><p>Poi queste cose prima ci si muove ufficialmente e meglio è. Perchè nelle more del tempo che si lascia trascorrere possono essere prese iniziative lesive dei diritti dei coeredi sopratutto se legittimari. Non so che tipo di avvocato ti sei procurato ma prima di andare da un giudice mi sembra che prima dobbiate passare dall' Istituto della Mediazione:</p><p>- Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria</p><p>Le ipotesi di mediazione obbligatoria sono oggi identificate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e riguardano le controversie vertenti in materia di:</p><p>condominio; diritti reali; divisione; <strong>successioni ereditarie</strong>; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p><p>Per dette controversie vige pertanto la regola della condizione di procedibilità della domanda di mediazione introdotta dal richiamato art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 333166, member: 15764"] Scritto così sembrerebbe che uno dei due genitori non sia consanguineo dei figli. Poi queste cose prima ci si muove ufficialmente e meglio è. Perchè nelle more del tempo che si lascia trascorrere possono essere prese iniziative lesive dei diritti dei coeredi sopratutto se legittimari. Non so che tipo di avvocato ti sei procurato ma prima di andare da un giudice mi sembra che prima dobbiate passare dall' Istituto della Mediazione: - Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria Le ipotesi di mediazione obbligatoria sono oggi identificate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e riguardano le controversie vertenti in materia di: condominio; diritti reali; divisione; [B]successioni ereditarie[/B]; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per dette controversie vige pertanto la regola della condizione di procedibilità della domanda di mediazione introdotta dal richiamato art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010. [/QUOTE]
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