Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Si può rinuncia all'eredità?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 383911" data-attributes="member: 15764"><p>La persona prelevando tutta la provvista dal c/c cointestato con il de cuius ha sottratto parte della parte attiva del patrimonio del medesimo cointestatario (nominalmente il 50% della giacenza). I primi danneggiati sono gli altri chiamati all'eredità (perché erede è solo chi ha accettato l'eredità) sia testamentari che legittimi; sono questi che devono agire nei confronti del coerede che ha prelevato i soldi, impugnando la rinuncia.</p><p>Poi se la medesima persona ha dei debiti, i suoi creditori (anche parenti ma non chiamati all'eredità) possono agire bloccando il suo 50% nominale di giacenza sul c/c e anche la parte di sua spettanza relativa al 50% nominale di giacenza sul c/c attribuibile al de cuius.</p><p>Un chiamato all'eredità carico di debiti se rinuncia all'eredità può far scattate nei creditori la mossa della impugnazione e del subentro al posto dell'erede rinunciante che ti ha illustrato [USER=15253]@Nemesis[/USER].</p><p></p><p>altrimenti il rinunciante avrebbe trovato il sistema di avere "la botte piena e la moglie ubriaca".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 383911, member: 15764"] La persona prelevando tutta la provvista dal c/c cointestato con il de cuius ha sottratto parte della parte attiva del patrimonio del medesimo cointestatario (nominalmente il 50% della giacenza). I primi danneggiati sono gli altri chiamati all'eredità (perché erede è solo chi ha accettato l'eredità) sia testamentari che legittimi; sono questi che devono agire nei confronti del coerede che ha prelevato i soldi, impugnando la rinuncia. Poi se la medesima persona ha dei debiti, i suoi creditori (anche parenti ma non chiamati all'eredità) possono agire bloccando il suo 50% nominale di giacenza sul c/c e anche la parte di sua spettanza relativa al 50% nominale di giacenza sul c/c attribuibile al de cuius. Un chiamato all'eredità carico di debiti se rinuncia all'eredità può far scattate nei creditori la mossa della impugnazione e del subentro al posto dell'erede rinunciante che ti ha illustrato [USER=15253]@Nemesis[/USER]. altrimenti il rinunciante avrebbe trovato il sistema di avere "la botte piena e la moglie ubriaca". [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Si può rinuncia all'eredità?
Alto