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Compravendita Immobiliare
Società si offre di acquistare immobile a scopo di rivendita: qualcuno sa dirmi se trattasi di truffa?
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 442661" data-attributes="member: 42040"><p>Mi correggo, dopo aver letto nelle faq:</p><p></p><p><em>Tutti gli immobili offerti da Reef sono di proprietà della società stessa, oppure sono proprietà altrui per i quali la Reef ha acquisito il diritto di vendita in base all’articolo 1478 del Codice civile (vendita di cose altrui).</em></p><p></p><p>Per quanto riguarda il rapporto con l'acquirente:</p><p></p><p><em>la Reef, concessa la rateizzazione (però, al contrario del mutuo, senza interessi), richiede il patto di riservato dominio come previsto nell’articolo 1523 del Codice civile. </em></p><p><em>Con esso la Reef si assicura che, nel caso l’acquirente non voglia più pagare le rate dovute e non sia nemmeno pronto a cercare una soluzione congiunta (riprogrammazione rate o altre soluzioni trovate in comune), la Reef possa tornare in possesso della casa.</em></p><p> <em>Il patto, una volta siglato, definisce chiaramente le condizioni nelle quali la Reef può agire, fuori dalle quali non può toccare la casa in alcun modo: né la Reef, né nessun’altra persona giuridica che potesse, per ragioni di legge, sostituirsi ad essa nella ricezione dei pagamenti rateali.</em></p><p></p><p>Per quanto riguarda l'eventuale ristrutturazione dell'immobile:</p><p></p><p><em>Il diritto di prelazione è un impegno che prendiamo con l’acquirente: la Reef rimane infatti partner dell’acquirente anche dopo il rogito, offrendo la realizzazione di svariati servizi per la casa: interventi, manutenzione, ristrutturazione, pulizia, traslochi e quant’altro.</em></p><p> <em>L’acquirente si impegna a ordinare tali lavori a Reef, sempre a patto che Reef offra un preventivo pari o più basso. </em></p><p><em>Infatti, nel caso in cui l’acquirente ne disponga in uno ancor più basso, la Reef è tenuta ad offrirli a pari prezzo entro 10 giorni dalla comunicazione del preventivo concorrenziale, oppure il diritto di prelazione non si applica e l’acquirente può proseguire indipendentemente.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 442661, member: 42040"] Mi correggo, dopo aver letto nelle faq: [I]Tutti gli immobili offerti da Reef sono di proprietà della società stessa, oppure sono proprietà altrui per i quali la Reef ha acquisito il diritto di vendita in base all’articolo 1478 del Codice civile (vendita di cose altrui).[/I] Per quanto riguarda il rapporto con l'acquirente: [I]la Reef, concessa la rateizzazione (però, al contrario del mutuo, senza interessi), richiede il patto di riservato dominio come previsto nell’articolo 1523 del Codice civile. Con esso la Reef si assicura che, nel caso l’acquirente non voglia più pagare le rate dovute e non sia nemmeno pronto a cercare una soluzione congiunta (riprogrammazione rate o altre soluzioni trovate in comune), la Reef possa tornare in possesso della casa. Il patto, una volta siglato, definisce chiaramente le condizioni nelle quali la Reef può agire, fuori dalle quali non può toccare la casa in alcun modo: né la Reef, né nessun’altra persona giuridica che potesse, per ragioni di legge, sostituirsi ad essa nella ricezione dei pagamenti rateali.[/I] Per quanto riguarda l'eventuale ristrutturazione dell'immobile: [I]Il diritto di prelazione è un impegno che prendiamo con l’acquirente: la Reef rimane infatti partner dell’acquirente anche dopo il rogito, offrendo la realizzazione di svariati servizi per la casa: interventi, manutenzione, ristrutturazione, pulizia, traslochi e quant’altro. L’acquirente si impegna a ordinare tali lavori a Reef, sempre a patto che Reef offra un preventivo pari o più basso. Infatti, nel caso in cui l’acquirente ne disponga in uno ancor più basso, la Reef è tenuta ad offrirli a pari prezzo entro 10 giorni dalla comunicazione del preventivo concorrenziale, oppure il diritto di prelazione non si applica e l’acquirente può proseguire indipendentemente.[/I] [/QUOTE]
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