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Testo
<blockquote data-quote="Avvocato Luigi Polidoro" data-source="post: 194037" data-attributes="member: 43268"><p>Ciao, immagino si tratti di un locazione abitativa 4 + 4 soggetto.</p><p>La disciplina è dettata dalla Legge 431/1998 che, all'art. 3, elenca le ipotesi in cui il locatore può dare disdetta al locatore impedendo il rinnovo del contratto.</p><p>- I commi 3 e 5 dell'art. 3 stabiliscono che il riottenimento dell'immobile, NON seguito dall'utilizzo che ha giustificato la disdetta, determina il ripristino del rapporto di locazione oppure il pagamento, in favore del conduttore, di una somma pari a 36 mensilità.</p><p>In sintesi, è vivamente sconsigliato inviare una lettera di disdetta in assenza di effettive ragioni giustificatrici (una di quelle del citato articolo 3).</p><p>- Il conduttore ha il diritto di prelazione nel caso di vendita dell'appartamento, se esso non è escluso dal contratto e se ricorre l'ipotesi di cui al citato art. 3 comma 1 lettera g) Legge 431/1998 (il locatore disdetta il contratto di locazione alla prima scadenza perché vuol vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione).</p><p>Premesso quanto sopra, due sembrerebbero essere le soluzioni:</p><p>1) vendere l'immobile (io offrirei comunque in vendita l'immobile al conduttore): è possibile però che le difficoltà di accesso al bene e la sua cattiva manutenzione vi danneggino nella trattativa;</p><p>2) iniziare un'azione di rilascio per morosità.</p><p>Penso che la soluzione n. 2 sia quella che può soddisfare maggiormente i vostri interessi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avvocato Luigi Polidoro, post: 194037, member: 43268"] Ciao, immagino si tratti di un locazione abitativa 4 + 4 soggetto. La disciplina è dettata dalla Legge 431/1998 che, all'art. 3, elenca le ipotesi in cui il locatore può dare disdetta al locatore impedendo il rinnovo del contratto. - I commi 3 e 5 dell'art. 3 stabiliscono che il riottenimento dell'immobile, NON seguito dall'utilizzo che ha giustificato la disdetta, determina il ripristino del rapporto di locazione oppure il pagamento, in favore del conduttore, di una somma pari a 36 mensilità. In sintesi, è vivamente sconsigliato inviare una lettera di disdetta in assenza di effettive ragioni giustificatrici (una di quelle del citato articolo 3). - Il conduttore ha il diritto di prelazione nel caso di vendita dell'appartamento, se esso non è escluso dal contratto e se ricorre l'ipotesi di cui al citato art. 3 comma 1 lettera g) Legge 431/1998 (il locatore disdetta il contratto di locazione alla prima scadenza perché vuol vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione). Premesso quanto sopra, due sembrerebbero essere le soluzioni: 1) vendere l'immobile (io offrirei comunque in vendita l'immobile al conduttore): è possibile però che le difficoltà di accesso al bene e la sua cattiva manutenzione vi danneggino nella trattativa; 2) iniziare un'azione di rilascio per morosità. Penso che la soluzione n. 2 sia quella che può soddisfare maggiormente i vostri interessi. [/QUOTE]
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