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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 8619" data-attributes="member: 4594"><p>Al riguardo tenga conto:</p><p>- Lei ha correttamente beneficiato insieme alla sorella della detassazione</p><p>-Per quanto attiene il nuovo acquisto la norma, fra l'altro prevede </p><p>1-l'immobile da acquistare deve trovarsi nel Comune ove l'acquirente ha la residenza (o si impegni a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto) oppure, in alternativa, nel Comune ove l'acquirente svolge la propria attivita' lavorativa;</p><p>2- l'acquirente non puo' essere titolare (sia in modo esclusivo che in comunione con il coniuge) di nessun diritto di proprieta', usufrutto, uso, abitazione su un'altra casa posta nel Comune in cui ha intenzione di effettuare l'acquisto;</p><p>3- nello stesso modo non puo' essere titolare -neppure in parte- di diritti di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta' relativamente ad abitazioni gia' precedentemente ACQUISTATA -da lui o dal coniuge- godendo di agevolazioni prima casa. Questo su tutto il territorio nazionale;</p><p></p><p>Fermo quanto sopra nella valutazione complessiva tenga inoltre conto della ordinanza che segue che in sostanza afferma: se io posseggo una "quota di prima casa" ma questa non è idonea ad essere fruita come tale ( è il suo caso visto che Vi abita sua sorella) ho diritto di fruire ancora delle agevolazioni indicate dalla legge per una nuova " prima casa" </p><p></p><p>La Cassazione, Ordinanza n. 100 del 8 gennaio 2010:</p><p>La massima </p><p> "Secondo canoni ermeneutici di questa Corte , in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'articolo 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di regsistro, la non possidenza di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 8619, member: 4594"] Al riguardo tenga conto: - Lei ha correttamente beneficiato insieme alla sorella della detassazione -Per quanto attiene il nuovo acquisto la norma, fra l'altro prevede 1-l'immobile da acquistare deve trovarsi nel Comune ove l'acquirente ha la residenza (o si impegni a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto) oppure, in alternativa, nel Comune ove l'acquirente svolge la propria attivita' lavorativa; 2- l'acquirente non puo' essere titolare (sia in modo esclusivo che in comunione con il coniuge) di nessun diritto di proprieta', usufrutto, uso, abitazione su un'altra casa posta nel Comune in cui ha intenzione di effettuare l'acquisto; 3- nello stesso modo non puo' essere titolare -neppure in parte- di diritti di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta' relativamente ad abitazioni gia' precedentemente ACQUISTATA -da lui o dal coniuge- godendo di agevolazioni prima casa. Questo su tutto il territorio nazionale; Fermo quanto sopra nella valutazione complessiva tenga inoltre conto della ordinanza che segue che in sostanza afferma: se io posseggo una "quota di prima casa" ma questa non è idonea ad essere fruita come tale ( è il suo caso visto che Vi abita sua sorella) ho diritto di fruire ancora delle agevolazioni indicate dalla legge per una nuova " prima casa" La Cassazione, Ordinanza n. 100 del 8 gennaio 2010: La massima "Secondo canoni ermeneutici di questa Corte , in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'articolo 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di regsistro, la non possidenza di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia." [/QUOTE]
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