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<blockquote data-quote="usonian" data-source="post: 471246" data-attributes="member: 60832"><p>Ho espresso solo che la sola sostituzione per me rientra in ecobonus, successivamente due considerazioni riguardo le definizioni degli interventi, argomentando con riferimenti normativi, hanno motivato il mio parere sulla detrazione fiscale più corretta. Trovandomi d’accordo con te sulla libertà di opinione, non capisco cmq quali cognizioni mancano per sostenere, giusto o meno che ritieni, quanto argomentato. Citi due esempi tra loro non correlati, una faq su bonus mobili e la risp. 383 sui serramenti, quale posso considerare attinente a dimostrare abbia detto fesserie? Aggiungo, nonostante l’interpello 383 tratta un tema differente, chiarisce un fattore importante in tema tipologia d’interventi, sostenendo il concetto che scrivo nel post, magari spiegato peggio. Una cognizione per me che contribuisce pensare forse non è del tutto errato il mio parere. Giro l’invito per la rilettura della 383 nelle pagine 3,4, e sintesi finale a pag. 5. In breve, le definizioni degli interventi edilizi art. 3 dpr 380, (nel caso nostro manutenzione straordinaria) per i quali l’art 16 bis dpr 917 prevede il bonus ristrutturazioni, differiscono dagli interventi definiti come manutenzione straordinaria citati nella vecchia (ancora un vangelo normativo) circolare dell’agenzia d. Entrate 57/E del 1998 (Altra lettura consigliata). Mentre per il d.p.r. 380 interventi quali cambio infissi, caldaia, messa norma e rifacimento impianti in genere, rientrano, sotto l’aspetto urbanistico, in manutenzione ordinaria, la Agenzia delle Entrate classifica, ai soli fini di agevolazione fiscale, manutenzione straordinaria in quanto contribuiscono a mantenere in efficienza l’edificio. Su questi chiarimenti dell’agenzia ritengo, facendo un passo indietro, la solo sostituzione caldaia secondo DPR 380, non è manutenzione straordinaria e non è classificabile come intervento al RISPARMIO ENERGETICO, rientranti nel bonus ristrutturazioni. Per la Agenzia delle Entrate è Man. Straordinaria, classifica l’ntervento … di EFFICIENZA ENERGETICA art. 14 del DL 63/2013 ecc e, grazie all’Agenzia delle Entrate rientrare in manutenzione straordinaria, consente l’uso del bonus mobili.</p><p></p><p>Sottolineo … non esiste con la sola sostituzione della caldaia ottenere un risparmio energetico …. Garantirà attraverso schede tecniche e conformità del produttore (evitando asseverazioni tecniche) contribuire per un’efficienza energetica rispetto la situazione preesistente.</p><p></p><p>Quali caratteristiche Caldaia devono avere le leggi prima scritte sono evidenziate.</p><p></p><p>Concludo specificando, scrivo la mia opinione, non vuole essere regola assoluta o convincere a tutti costi chi legge, ben vengano pareri contrari argomentati che contribuiscono al confronto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="usonian, post: 471246, member: 60832"] Ho espresso solo che la sola sostituzione per me rientra in ecobonus, successivamente due considerazioni riguardo le definizioni degli interventi, argomentando con riferimenti normativi, hanno motivato il mio parere sulla detrazione fiscale più corretta. Trovandomi d’accordo con te sulla libertà di opinione, non capisco cmq quali cognizioni mancano per sostenere, giusto o meno che ritieni, quanto argomentato. Citi due esempi tra loro non correlati, una faq su bonus mobili e la risp. 383 sui serramenti, quale posso considerare attinente a dimostrare abbia detto fesserie? Aggiungo, nonostante l’interpello 383 tratta un tema differente, chiarisce un fattore importante in tema tipologia d’interventi, sostenendo il concetto che scrivo nel post, magari spiegato peggio. Una cognizione per me che contribuisce pensare forse non è del tutto errato il mio parere. Giro l’invito per la rilettura della 383 nelle pagine 3,4, e sintesi finale a pag. 5. In breve, le definizioni degli interventi edilizi art. 3 dpr 380, (nel caso nostro manutenzione straordinaria) per i quali l’art 16 bis dpr 917 prevede il bonus ristrutturazioni, differiscono dagli interventi definiti come manutenzione straordinaria citati nella vecchia (ancora un vangelo normativo) circolare dell’agenzia d. Entrate 57/E del 1998 (Altra lettura consigliata). Mentre per il d.p.r. 380 interventi quali cambio infissi, caldaia, messa norma e rifacimento impianti in genere, rientrano, sotto l’aspetto urbanistico, in manutenzione ordinaria, la Agenzia delle Entrate classifica, ai soli fini di agevolazione fiscale, manutenzione straordinaria in quanto contribuiscono a mantenere in efficienza l’edificio. Su questi chiarimenti dell’agenzia ritengo, facendo un passo indietro, la solo sostituzione caldaia secondo DPR 380, non è manutenzione straordinaria e non è classificabile come intervento al RISPARMIO ENERGETICO, rientranti nel bonus ristrutturazioni. Per la Agenzia delle Entrate è Man. Straordinaria, classifica l’ntervento … di EFFICIENZA ENERGETICA art. 14 del DL 63/2013 ecc e, grazie all’Agenzia delle Entrate rientrare in manutenzione straordinaria, consente l’uso del bonus mobili. Sottolineo … non esiste con la sola sostituzione della caldaia ottenere un risparmio energetico …. Garantirà attraverso schede tecniche e conformità del produttore (evitando asseverazioni tecniche) contribuire per un’efficienza energetica rispetto la situazione preesistente. Quali caratteristiche Caldaia devono avere le leggi prima scritte sono evidenziate. Concludo specificando, scrivo la mia opinione, non vuole essere regola assoluta o convincere a tutti costi chi legge, ben vengano pareri contrari argomentati che contribuiscono al confronto. [/QUOTE]
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