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Fisco, Detrazioni e Tasse
Sostituzione caldaia e detrazioni 50%
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<blockquote data-quote="Biz Consulting" data-source="post: 339723" data-attributes="member: 53045"><p>La sostituzione del generatore di calore, salvo casi molto particolari, rientra in manutenzione ordinaria. Se vuoi approfondire, un paio di anni fa ho pubblicato una <a href="https://www.studiobiz.consulting/blog-news/89-bonus-fiscali/117-sostituzione-caldaia-e-bonus-mobili" target="_blank">videoguida </a>(ancora valida a riguardo) che trattava anche questa questione.</p><p>Ciò non toglie che sia un intervento detraibile tanto col bonus recupero edilizio che con l'Ecobonus (essendo la nuova caldaia a condensazione).</p><p>Nel primo caso, se l'intervento comporta un risparmio energetico "certificato" (ovvero accompaganto da un'asseverazione di un tecnico abilitato che riporti il valore di risparmio ottenuto rispetto alla situazione di partenza), puoi detrarlo al 50% anche in assenza di opere edili e senza montare le termovalvole.</p><p>Ciò è consentito secondo una delle "deroghe" alla normativa standard in materia (interventi che prevedono un risparmio energetico o l'uso di fonti rinnovabili di energia).</p><p>Inoltre ti ricordo che dal 21/11 è diventato obbligatorio anche inviare la comunicazione Enea relativa alla sostituzione caldaia attraverso il nuovo portale dedicato alle ristrutturazioni.</p><p>Se decidessi, invece, di detrarre attraverso l'Ecobonus, varrebbe più o meno lo stesso discorso fatto sopra.</p><p>La differenza sta:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">nell'asseverazione del risparmio energetico: non è richiesta perchè è già obbligatorio indicare il valore di risparmio nell'allegato Enea, il quale invece non è previsto nella nuova comunicazione per recupero edilizio</li> <li data-xf-list-type="ol">nell'obbligatorietà del montaggio delle termovalvole: quelle meccaniche ti permettono di ottenere la detrazione 50%, quelle "evolute" di ottenere quella del 65%</li> </ol><p>Spero di essere stato chiaro.</p><p>Buone detrazioni!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Biz Consulting, post: 339723, member: 53045"] La sostituzione del generatore di calore, salvo casi molto particolari, rientra in manutenzione ordinaria. Se vuoi approfondire, un paio di anni fa ho pubblicato una [URL='https://www.studiobiz.consulting/blog-news/89-bonus-fiscali/117-sostituzione-caldaia-e-bonus-mobili']videoguida [/URL](ancora valida a riguardo) che trattava anche questa questione. Ciò non toglie che sia un intervento detraibile tanto col bonus recupero edilizio che con l'Ecobonus (essendo la nuova caldaia a condensazione). Nel primo caso, se l'intervento comporta un risparmio energetico "certificato" (ovvero accompaganto da un'asseverazione di un tecnico abilitato che riporti il valore di risparmio ottenuto rispetto alla situazione di partenza), puoi detrarlo al 50% anche in assenza di opere edili e senza montare le termovalvole. Ciò è consentito secondo una delle "deroghe" alla normativa standard in materia (interventi che prevedono un risparmio energetico o l'uso di fonti rinnovabili di energia). Inoltre ti ricordo che dal 21/11 è diventato obbligatorio anche inviare la comunicazione Enea relativa alla sostituzione caldaia attraverso il nuovo portale dedicato alle ristrutturazioni. Se decidessi, invece, di detrarre attraverso l'Ecobonus, varrebbe più o meno lo stesso discorso fatto sopra. La differenza sta: [LIST=1] [*]nell'asseverazione del risparmio energetico: non è richiesta perchè è già obbligatorio indicare il valore di risparmio nell'allegato Enea, il quale invece non è previsto nella nuova comunicazione per recupero edilizio [*]nell'obbligatorietà del montaggio delle termovalvole: quelle meccaniche ti permettono di ottenere la detrazione 50%, quelle "evolute" di ottenere quella del 65% [/LIST] Spero di essere stato chiaro. Buone detrazioni! [/QUOTE]
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