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Fisco, Detrazioni e Tasse
Sostituzione caldaia e detrazioni 50%
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<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 339761" data-attributes="member: 46111"><p>Non serve scomodare alcun "caso particolare"... una volta tanto che l' Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione favorevole (per il consumatore) non vedo perchè ignorarla:</p><p></p><p><strong>Circolare_3E-2016</strong></p><p></p><p><em>D. Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per </em></p><p><em>l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi </em></p><p><em>riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio </em></p><p><em>energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di </em></p><p><em>componenti essenziali degli impianti tecnologici”. In base a tale principio si </em></p><p><em>ritiene che possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto </em></p><p><em>dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la </em></p><p><em>detrazione del 50 per cento.</em></p><p><em>R. Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di </em></p><p><em>recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla </em></p><p><em>detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto </em></p><p><em>per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come </em></p><p><em>interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità </em></p><p><em>immobiliari abitative.</em></p><p><em>Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi </em></p><p><em>finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è </em></p><p><em>stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono </em></p><p><em>riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa </em></p><p><em>(art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà </em></p><p><em>esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo </em></p><p><em>conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti </em></p><p><em>essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla </em></p><p><em>situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. </em></p><p><em>57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione </em></p><p><em>straordinaria.”.</em></p><p><em><strong>Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a </strong></em></p><p><strong><em>sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale </em></strong></p><p><em><strong>qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”</strong>...</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 339761, member: 46111"] Non serve scomodare alcun "caso particolare"... una volta tanto che l' Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione favorevole (per il consumatore) non vedo perchè ignorarla: [B]Circolare_3E-2016[/B] [I]D. Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici”. In base a tale principio si ritiene che possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento. R. Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative. Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.”. [B]Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a [/B][/I] [B][I]sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale [/I][/B] [I][B]qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”[/B]...[/I] [/QUOTE]
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