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<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 427682" data-attributes="member: 17237"><p>L'art. 1 commi 642 e 643 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dice:</p><p></p><p>642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi</p><p>titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili</p><p>di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di</p><p>detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica</p><p>obbligazione tributaria.</p><p>643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei</p><p>mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto</p><p>dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,</p><p>usufrutto, uso, abitazione o superficie. </p><p></p><p>Nessuno però ti vieta, nel contratto di locazione, di prevedere che gli occupanti rimborsino al proprietario la TARI pagata anche in caso di contratti di durata inferiore ai sei mesi. Questo poiché i rifiuti li producono gli occupanti, non il proprietario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 427682, member: 17237"] L'art. 1 commi 642 e 643 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dice: 642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nessuno però ti vieta, nel contratto di locazione, di prevedere che gli occupanti rimborsino al proprietario la TARI pagata anche in caso di contratti di durata inferiore ai sei mesi. Questo poiché i rifiuti li producono gli occupanti, non il proprietario. [/QUOTE]
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