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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 137243" data-attributes="member: 4594"><p>La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. </p><p></p><p>La Corte ha infatti evidenziato che “(…) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.</p><p></p><p>Per cui le spese reclamate dal condominio dopo la compravendita le deve pagare il compratore salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore previo specifica intimazione ed in caso di infruttuosità previo azione legale</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 137243, member: 4594"] La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che “(…) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”. Per cui le spese reclamate dal condominio dopo la compravendita le deve pagare il compratore salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore previo specifica intimazione ed in caso di infruttuosità previo azione legale [/QUOTE]
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