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<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 31091" data-attributes="member: 15140"><p>La norma è disciplinata dall<strong>’Articolo 63 </strong>delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, che al secondo comma recita: “Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente”. Pertanto, per non avere sorprese, il nuovo proprietario dovrebbe farsi rilasciare dai venditore, in sede di rogito notarile, una lettera di liberatoria dell’Amministratore di Condominio, comprovante il pagamento di tutte le spese di ordinaria amministrazione fino alla data dell’atto, e qualora ciò non avvenisse, il nuovo proprietario si assume tutti i rischi previsti dalla legge sopra citata.</p><p>Secondo una parte della giurisprudenza il momento chiave in cui passano oneri e onori è da considerarsi la data del <strong>rogito notarile,</strong> indipendentemente dal fatto che la delibera sia stata antecedente all’atto di compravendita; in altre parole, dunque, <strong>anche le spese straordinarie</strong> hanno il regime delle spese ordinarie, ovvero fino al rogito notarile paga il vecchio proprietario, mentre con il passaggio di proprietà l’acquirente si assume anche l’onere delle spese straordinarie, sebbene non le abbia deliberate e/o non ne fosse addirittura a conoscenza.</p><p>Bisogna anche dire pero'che la questione riguardante le spese condominiali di straordinaria amministrazione presenta grandi incertezze, anche in considerazione della <strong>non unanimità </strong>in materia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 31091, member: 15140"] La norma è disciplinata dall[B]’Articolo 63 [/B]delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, che al secondo comma recita: “Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente”. Pertanto, per non avere sorprese, il nuovo proprietario dovrebbe farsi rilasciare dai venditore, in sede di rogito notarile, una lettera di liberatoria dell’Amministratore di Condominio, comprovante il pagamento di tutte le spese di ordinaria amministrazione fino alla data dell’atto, e qualora ciò non avvenisse, il nuovo proprietario si assume tutti i rischi previsti dalla legge sopra citata. Secondo una parte della giurisprudenza il momento chiave in cui passano oneri e onori è da considerarsi la data del [B]rogito notarile,[/B] indipendentemente dal fatto che la delibera sia stata antecedente all’atto di compravendita; in altre parole, dunque, [B]anche le spese straordinarie[/B] hanno il regime delle spese ordinarie, ovvero fino al rogito notarile paga il vecchio proprietario, mentre con il passaggio di proprietà l’acquirente si assume anche l’onere delle spese straordinarie, sebbene non le abbia deliberate e/o non ne fosse addirittura a conoscenza. Bisogna anche dire pero'che la questione riguardante le spese condominiali di straordinaria amministrazione presenta grandi incertezze, anche in considerazione della [B]non unanimità [/B]in materia. [/QUOTE]
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