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Testo
<blockquote data-quote="Mhuktidata" data-source="post: 12258" data-attributes="member: 6505"><p>Se è pervenuta il 7 aprile (pervenuta non ritirata all'ufficio postale!), allora la disdetta non è tempestiva, in quanto non fa fede la data di spedizione ma quella di comunicazione (rectius: di possibilità di conoscenza legale). Che ve l'abbia detto prima che vi ha spedito la lettera, se quando ve l'ha detto non vi ha fatto firmare nessuna carta, è assolutamente irrilevante: la legge detta il requisito della forma scritta per la validità della disdetta, e la forma orale non conta (neanche se, per ipotesi, avesse dei testimoni).</p><p></p><p>Pertanto io, se fossi in voi, aspetterei ancora qualche mese, e magari dopo l'estate gli invierei in risposta una lettera in cui gli rendete noto che, dal momento che la disdetta non è pervenuta nel termine e poiché i motivi della disdetta erano oltremodo generici e comunque non rientranti in quelli elencati nella L. 392/1978 (esigenza di utilizzazione personale, ristrutturazione, ricostruzione, etc), il contratto deve intendersi tacitamente rinnovato per altre 4 annualità allo stesso canone.</p><p></p><p>Il locatore chiaramente deve poi adibire la casa all'uso che vi ha dato in disdetta: non è che può poi venderla o farci altro. Sennò vi deve liquidare una somma pari a non meno di 48 mensilità di canone, e ciò in base all'art. 31 della legge sull'equo canone:</p><p></p><p><em>Art. 31 - Sanzioni</em></p><p><em>Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all'art. 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al r<strong>isarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto</strong>, oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34.</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mhuktidata, post: 12258, member: 6505"] Se è pervenuta il 7 aprile (pervenuta non ritirata all'ufficio postale!), allora la disdetta non è tempestiva, in quanto non fa fede la data di spedizione ma quella di comunicazione (rectius: di possibilità di conoscenza legale). Che ve l'abbia detto prima che vi ha spedito la lettera, se quando ve l'ha detto non vi ha fatto firmare nessuna carta, è assolutamente irrilevante: la legge detta il requisito della forma scritta per la validità della disdetta, e la forma orale non conta (neanche se, per ipotesi, avesse dei testimoni). Pertanto io, se fossi in voi, aspetterei ancora qualche mese, e magari dopo l'estate gli invierei in risposta una lettera in cui gli rendete noto che, dal momento che la disdetta non è pervenuta nel termine e poiché i motivi della disdetta erano oltremodo generici e comunque non rientranti in quelli elencati nella L. 392/1978 (esigenza di utilizzazione personale, ristrutturazione, ricostruzione, etc), il contratto deve intendersi tacitamente rinnovato per altre 4 annualità allo stesso canone. Il locatore chiaramente deve poi adibire la casa all'uso che vi ha dato in disdetta: non è che può poi venderla o farci altro. Sennò vi deve liquidare una somma pari a non meno di 48 mensilità di canone, e ciò in base all'art. 31 della legge sull'equo canone: [I]Art. 31 - Sanzioni Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all'art. 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al r[B]isarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto[/B], oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34. [/I] [/QUOTE]
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