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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 172852"><p><em>Il <strong>contratto di locazione</strong> non può essere <strong>ceduto</strong>, né l'immobile può essere totalmente sublocato a soggetti terzi senza il consenso scritto del locatore.</em></p><p><em>E', invece, consentita la sublocazione parziale dell'immobile, previa comunicazione al locatore, salvo che non sussista al riguardo un espresso divieto nel contratto di locazione.</em></p><p><em>Una fattispecie particolare è dettata in tema di <a href="http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/1647/-rte-tmp-tag-" target="_blank">locazione di immobili commerciali</a>: l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 prevede che il conduttore possa sublocare l'immobile ad uso commerciale o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</em></p><p><em>La cessione del contratto di locazione attua una forma complessa di successione a titolo particolare di un terzo nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno dei soggetti originari.</em></p><p><em>In questo senso, il cessionario (ossia il nuovo conduttore) ha il diritto di impugnare il contratto per vizio originario o sopravvenuto e, qualora ne fosse titolare il cedente, il diritto di modificare o sciogliere il vincolo contrattuale.</em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><strong><em>Avvocato Luca Amati</em></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 172852"] [I]Il [B]contratto di locazione[/B] non può essere [B]ceduto[/B], né l'immobile può essere totalmente sublocato a soggetti terzi senza il consenso scritto del locatore. E', invece, consentita la sublocazione parziale dell'immobile, previa comunicazione al locatore, salvo che non sussista al riguardo un espresso divieto nel contratto di locazione. Una fattispecie particolare è dettata in tema di [URL='http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/1647/-rte-tmp-tag-']locazione di immobili commerciali[/URL]: l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 prevede che il conduttore possa sublocare l'immobile ad uso commerciale o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La cessione del contratto di locazione attua una forma complessa di successione a titolo particolare di un terzo nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno dei soggetti originari. In questo senso, il cessionario (ossia il nuovo conduttore) ha il diritto di impugnare il contratto per vizio originario o sopravvenuto e, qualora ne fosse titolare il cedente, il diritto di modificare o sciogliere il vincolo contrattuale. [/I] [B][I]Avvocato Luca Amati[/I][/B] [/QUOTE]
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