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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 384024" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 19 del <span style="font-size: 15px">Regolamento Regionale 28 ottobre 2019, n. 11, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 64 del 28 ottobre 2019:</span></p><p><em> </em></p><p><em>Subentro all'assegnazione.</em></p><p><em>1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.</em></p><p><em>2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorio anagraficamente conviventi, il coniuge/convivente subentra e l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione. Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione e del canone da applicare è quello del nuovo nucleo familiare così come previsto dall'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.</em></p><p><em>3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.</em></p><p><em>4. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato e fissando il termine di 6 mesi per il rilascio dell'immobile.</em></p><p><em>5. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.</em></p><p><em>6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.</em></p><p><em>7. La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 384024, member: 15253"] Art. 19 del [SIZE=4]Regolamento Regionale 28 ottobre 2019, n. 11, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 64 del 28 ottobre 2019:[/SIZE] [I] Subentro all'assegnazione. 1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio. 2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorio anagraficamente conviventi, il coniuge/convivente subentra e l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione. Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione e del canone da applicare è quello del nuovo nucleo familiare così come previsto dall'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento. 3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. 4. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato e fissando il termine di 6 mesi per il rilascio dell'immobile. 5. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario. 6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti. 7. La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.[/I] [/QUOTE]
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