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Subentro come conduttore dopo decesso, cedolare
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Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 306457" data-attributes="member: 22366"><p>Gli subentri in automatico solo se con lui abitualmente convivevi. In tal caso il subentro per <em>mortis causa</em> del conduttore viene inquadrato nell’ambito della categoria della successione e non della cessione art.1406 c.c.: l’imposta di registro non risulta dovuta in quanto l’erede convivente è l’’unico legittimato <em>ex lege</em> a subentrare nel contratto, ma dovrà comunque essere presentato il modello RLI compilando i quadri A (Tipologia di adempimento = 6), B (solo sez.II), C e D. Se non intendi proseguire il rapporto è necessario risolvere il contratto per il quale è previsto il pagamento dell’imposta di registro (risoluzione volontaria), salvo cedolare secca.</p><p></p><p>Qualora tu non avessi convissuto abitualmente con tuo padre, tu non gli subentri automaticamente nel contratto di locazione: il contratto si estingue<em> ex lege</em> al momento del decesso e tu rimani un semplice detentore senza titolo, essendo comunque tenuto a corrispondere il corrispettivo (non canone di locazione) a titolo risarcitorio per il periodo necessario alla riconsegna dei locali: anche in questo caso dovrai fiscalmente presentare il modello RLI senza necessità di corresponsione dell’imposta di registro (risoluzione non volontaria, ma per <em>mortis causa</em>). Qualora tu intendessi, per volontà personale, proseguire il rapporto locativo, in questo caso si realizza una volontaria cessione di contratto (Quadro A, Tipologia di adempimento = 3) dal conduttore deceduto allo stesso erede e, in tale situazione, anche in cedolare, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 306457, member: 22366"] Gli subentri in automatico solo se con lui abitualmente convivevi. In tal caso il subentro per [I]mortis causa[/I] del conduttore viene inquadrato nell’ambito della categoria della successione e non della cessione art.1406 c.c.: l’imposta di registro non risulta dovuta in quanto l’erede convivente è l’’unico legittimato [I]ex lege[/I] a subentrare nel contratto, ma dovrà comunque essere presentato il modello RLI compilando i quadri A (Tipologia di adempimento = 6), B (solo sez.II), C e D. Se non intendi proseguire il rapporto è necessario risolvere il contratto per il quale è previsto il pagamento dell’imposta di registro (risoluzione volontaria), salvo cedolare secca. Qualora tu non avessi convissuto abitualmente con tuo padre, tu non gli subentri automaticamente nel contratto di locazione: il contratto si estingue[I] ex lege[/I] al momento del decesso e tu rimani un semplice detentore senza titolo, essendo comunque tenuto a corrispondere il corrispettivo (non canone di locazione) a titolo risarcitorio per il periodo necessario alla riconsegna dei locali: anche in questo caso dovrai fiscalmente presentare il modello RLI senza necessità di corresponsione dell’imposta di registro (risoluzione non volontaria, ma per [I]mortis causa[/I]). Qualora tu intendessi, per volontà personale, proseguire il rapporto locativo, in questo caso si realizza una volontaria cessione di contratto (Quadro A, Tipologia di adempimento = 3) dal conduttore deceduto allo stesso erede e, in tale situazione, anche in cedolare, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa. [/QUOTE]
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