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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 449528" data-attributes="member: 42040"><p>Dovresti precisare se si tratta di un contratto concordato per studenti, oppure di uno "libero" 4 + 4.</p><p></p><p>Nel primo caso (contratto concordato) esso deve essere redatto conformemente al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017) che recita:</p><p></p><p><em>Articolo 9 (Recesso del conduttore) </em></p><p><em>Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: ……………</em></p><p></p><p>Quindi dopo il suo recesso la coinquilina non dovrà più pagare il canone, che rimane a carico degli altri due conduttori.</p><p>Non è chiaro se nel vostro contratto sta scritto espressamente che è vietato il subentro.</p><p></p><p>Il canone di locazione di un eventuale nuovo contratto concordato stipulato dai due conduttori "superstiti" dovrà comunque essere calcolato in base ai parametri previsti dall'Accordo Territoriale vigente in quel Comune.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 449528, member: 42040"] Dovresti precisare se si tratta di un contratto concordato per studenti, oppure di uno "libero" 4 + 4. Nel primo caso (contratto concordato) esso deve essere redatto conformemente al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017) che recita: [I]Articolo 9 (Recesso del conduttore) Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: ……………[/I] Quindi dopo il suo recesso la coinquilina non dovrà più pagare il canone, che rimane a carico degli altri due conduttori. Non è chiaro se nel vostro contratto sta scritto espressamente che è vietato il subentro. Il canone di locazione di un eventuale nuovo contratto concordato stipulato dai due conduttori "superstiti" dovrà comunque essere calcolato in base ai parametri previsti dall'Accordo Territoriale vigente in quel Comune. [/QUOTE]
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