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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Successione, buoni fruttiferi postali e libretti di riparmio postali
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 218083" data-attributes="member: 15253"><p>La successione, ex art. 456 c.c., si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Si può quindi "aprire", causando la morte dell'interessato <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" />.</p><p>Ma non si "deve" aprirla, una volta che la morte sia sopraggiunta.</p><p>Altra faccenda è la "presentazione della dichiarazione di successione".</p><p>L'art. 12, comma 1, lett. i) del T.U. approvato con D.P.R. n. 346/1990 stabilisce che non concorrono a formare l'attivo ereditario "<em>gli altri titoli di Stato, <u>garantiti dallo Stato o equiparati</u><strong>, </strong>ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge</em>".</p><p>Pertanto i buoni fruttiferi postali non devono essere indicati nella dichiarazione di successione.</p><p>È opportuno ricordare che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi non cedibili, salvo essere trasferiti per causa di decesso dell’intestatario/cointestatario. I buoni possono essere conservati dagli aventi diritto, cointestatari o eredi, e riscossi anche in epoca successiva al decesso dell’intestatario e quindi attendere la loro scadenza naturale. I titoli continuano a maturare interessi fino al momento del rimborso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 218083, member: 15253"] La successione, ex art. 456 c.c., si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Si può quindi "aprire", causando la morte dell'interessato :). Ma non si "deve" aprirla, una volta che la morte sia sopraggiunta. Altra faccenda è la "presentazione della dichiarazione di successione". L'art. 12, comma 1, lett. i) del T.U. approvato con D.P.R. n. 346/1990 stabilisce che non concorrono a formare l'attivo ereditario "[I]gli altri titoli di Stato, [U]garantiti dallo Stato o equiparati[/U][B], [/B]ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge[/I]". Pertanto i buoni fruttiferi postali non devono essere indicati nella dichiarazione di successione. È opportuno ricordare che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi non cedibili, salvo essere trasferiti per causa di decesso dell’intestatario/cointestatario. I buoni possono essere conservati dagli aventi diritto, cointestatari o eredi, e riscossi anche in epoca successiva al decesso dell’intestatario e quindi attendere la loro scadenza naturale. I titoli continuano a maturare interessi fino al momento del rimborso. [/QUOTE]
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