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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Successione dopo accatastamento di fabbricato ante 1967 costruito su terreno altrui.
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Testo
<blockquote data-quote="fringuello" data-source="post: 21639" data-attributes="member: 11136"><p>Gli eredi possono tranquillamente subentrare nel possesso del fabbricato fin da subito e probabilomento già lo hanno fatto, per il semplice fatto che vi entrano e vi escono senza che nessuno contesti nulla. Devono dichiarare l'immobile però nella denuncia di successione.</p><p>Se poi hanno bisogno di venderlo o di dividerlo, non è necessario ottenere una sentenza dal tribunale, ma basta andare dal notaio che provvederà a dividere e o vendere l'immobile precisando che la provenienza dello stesso in capo ai venditori deriva da usucapione (cioè da possesso ininterrotto da più di 20 anni; n.b. la successione degli eredi non interrompe il possesso) e tale atto viene registrato.</p><p>Dopo di che le prove del possesso più che ventennale dovrebbero essere prodotte solo in un eventuale giudizio da chi contesti la proprietà in capo agli eredi, ma mi sembra che in questo caso nessuno avrebbe alcunchè da dire.</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 4 minuti </em>:</p><p></p><p>preciso solo che l'usucapione si riferisce al terreno più che al fabbricato, l'esistenza del quale è la prova principale dell'avvenuto usucapione e quindi nella denuncia di successione va indicato il terreno oltre che il fabbricato, costituenti un unico "immobile", essendo il terreno in questione diventato nel frattempo pertinenza del fabbricato</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fringuello, post: 21639, member: 11136"] Gli eredi possono tranquillamente subentrare nel possesso del fabbricato fin da subito e probabilomento già lo hanno fatto, per il semplice fatto che vi entrano e vi escono senza che nessuno contesti nulla. Devono dichiarare l'immobile però nella denuncia di successione. Se poi hanno bisogno di venderlo o di dividerlo, non è necessario ottenere una sentenza dal tribunale, ma basta andare dal notaio che provvederà a dividere e o vendere l'immobile precisando che la provenienza dello stesso in capo ai venditori deriva da usucapione (cioè da possesso ininterrotto da più di 20 anni; n.b. la successione degli eredi non interrompe il possesso) e tale atto viene registrato. Dopo di che le prove del possesso più che ventennale dovrebbero essere prodotte solo in un eventuale giudizio da chi contesti la proprietà in capo agli eredi, ma mi sembra che in questo caso nessuno avrebbe alcunchè da dire. [i]Aggiunto dopo 4 minuti [/i]: preciso solo che l'usucapione si riferisce al terreno più che al fabbricato, l'esistenza del quale è la prova principale dell'avvenuto usucapione e quindi nella denuncia di successione va indicato il terreno oltre che il fabbricato, costituenti un unico "immobile", essendo il terreno in questione diventato nel frattempo pertinenza del fabbricato [/QUOTE]
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