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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Successione e diritto di abitazione
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 155026"><p>Discussa è la configurabilità di siffatto legato a favore del coniuge laddove il <em><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #474747">de cuius</span></span></span></em> fosse comproprietario con terzi della casa familiare. Parte della dottrina ha sostenuto la tesi positiva, sia per evitare limitazioni dei diritti del coniuge, sia per impedire facili elusioni delle aspettative del coniuge stesso: in questo caso il diritto di abitazione ed uso sorge limitatamente alla quota del coniuge defunto (Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t. 1, Milano, 2000, p.149 e Vicari, I diritti di abitazione ed uso riservati al coniuge superstite, in Diritto della famiglia e delle persone, 1978, p.1329). Laddove poi l'immobile sia indivisibile, in giurisprudenza si è sostenuto che al coniuge superstite spetterebbe un equivalente monetario (Cass. Civ. Sez. II, <a href="http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_1987_numero_2474_(10%24%2403%24%241987).aspx" target="_blank"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><u><span style="color: #5773b2">2474/87</span></u></span></span></a> ). In contrario però si afferma che la lettura della norma sembrerebbe presupporre o la esclusiva titolarità in capo al coniuge defunto o la sussistenza di una comproprietà tra i coniugi: solo in questo caso infatti è possibile garantire in concreto il pieno godimento della casa familiare al coniuge superstite, ciò che corrisponde alla ratio perseguita dalla norma (Ferri, Dei legittimari, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p.58; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.276; Cass. Civ. Sez. II, <a href="http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_2000_numero_6691_(23%24%2405%24%242000).aspx" target="_blank"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><u><span style="color: #5773b2">6691/00</span></u></span></span></a> ; Cass. Civ. Sez. II, <a href="http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_1991_numero_8171_(22%24%2407%24%241991).aspx" target="_blank"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><u><span style="color: #5773b2">8171/91</span></u></span></span></a>).</p><p>Per quanto riguarda la costituzione del diritto di abitazione l’art. 2643 del codice civile prevede che i contratti che costituiscono diritti reali sugli immobili devono essere resi pubblici con la trascrizione nei registri immobiliari (Conservatorie RR.II., oggi Agenzia del Territorio). Per trascrivere non basta la scrittura privata, ma ci vuole come “titolo” l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (quindi l’intervento del Notaio). Ciò incrementa i costi, sia per onorari che per imposta e tassa ipotecaria e di trascrizione. Comunque se opero così, il contratto che ha costituito il diritto di abitazione è “pubblico” e opponibile a chiunque.</p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Tuttavia, sempre a proposito di IMU e diritto di abitazione, ho il dubbio che sia possibile costituire efficacemente, ai fini IMU, il diritto con semplice scrittura privata registrata (con un costo di 2/300 euro comprese le marche da bollo) , a condizione che si notifichi questo fatto al Comune: o inviando direttamente ad esso una copia firmata in originale e registrata del contratto, ovvero in sede di dichiarazioni annuali.</span></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">Infatti in giurisprudenza si richiede solo la “data certa” e non l’avvenuta pubblicità immobiliare per opporre al fisco gli effetti di un contratto. La pubblicità immobiliare (la trascrizione) infatti serve per poter opporre ai terzi, successivamente acquirenti del bene immobile, la sussistenza del diritto di abitazione. Ma se io non ho intenzione di vendere il bene …..</span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 155026"] Discussa è la configurabilità di siffatto legato a favore del coniuge laddove il [I][SIZE=12px][FONT=Arial][COLOR=#474747]de cuius[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I] fosse comproprietario con terzi della casa familiare. Parte della dottrina ha sostenuto la tesi positiva, sia per evitare limitazioni dei diritti del coniuge, sia per impedire facili elusioni delle aspettative del coniuge stesso: in questo caso il diritto di abitazione ed uso sorge limitatamente alla quota del coniuge defunto (Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t. 1, Milano, 2000, p.149 e Vicari, I diritti di abitazione ed uso riservati al coniuge superstite, in Diritto della famiglia e delle persone, 1978, p.1329). Laddove poi l'immobile sia indivisibile, in giurisprudenza si è sostenuto che al coniuge superstite spetterebbe un equivalente monetario (Cass. Civ. Sez. II, [URL='http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_1987_numero_2474_(10%24%2403%24%241987).aspx'][SIZE=12px][FONT=Arial][U][COLOR=#5773b2]2474/87[/COLOR][/U][/FONT][/SIZE][/URL] ). In contrario però si afferma che la lettura della norma sembrerebbe presupporre o la esclusiva titolarità in capo al coniuge defunto o la sussistenza di una comproprietà tra i coniugi: solo in questo caso infatti è possibile garantire in concreto il pieno godimento della casa familiare al coniuge superstite, ciò che corrisponde alla ratio perseguita dalla norma (Ferri, Dei legittimari, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p.58; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.276; Cass. Civ. Sez. II, [URL='http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_2000_numero_6691_(23%24%2405%24%242000).aspx'][SIZE=12px][FONT=Arial][U][COLOR=#5773b2]6691/00[/COLOR][/U][/FONT][/SIZE][/URL] ; Cass. Civ. Sez. II, [URL='http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_1991_numero_8171_(22%24%2407%24%241991).aspx'][SIZE=12px][FONT=Arial][U][COLOR=#5773b2]8171/91[/COLOR][/U][/FONT][/SIZE][/URL]). Per quanto riguarda la costituzione del diritto di abitazione l’art. 2643 del codice civile prevede che i contratti che costituiscono diritti reali sugli immobili devono essere resi pubblici con la trascrizione nei registri immobiliari (Conservatorie RR.II., oggi Agenzia del Territorio). Per trascrivere non basta la scrittura privata, ma ci vuole come “titolo” l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (quindi l’intervento del Notaio). Ciò incrementa i costi, sia per onorari che per imposta e tassa ipotecaria e di trascrizione. Comunque se opero così, il contratto che ha costituito il diritto di abitazione è “pubblico” e opponibile a chiunque. [FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=12px][SIZE=3]Tuttavia, sempre a proposito di IMU e diritto di abitazione, ho il dubbio che sia possibile costituire efficacemente, ai fini IMU, il diritto con semplice scrittura privata registrata (con un costo di 2/300 euro comprese le marche da bollo) , a condizione che si notifichi questo fatto al Comune: o inviando direttamente ad esso una copia firmata in originale e registrata del contratto, ovvero in sede di dichiarazioni annuali.[/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT] [FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=12px][SIZE=3]Infatti in giurisprudenza si richiede solo la “data certa” e non l’avvenuta pubblicità immobiliare per opporre al fisco gli effetti di un contratto. La pubblicità immobiliare (la trascrizione) infatti serve per poter opporre ai terzi, successivamente acquirenti del bene immobile, la sussistenza del diritto di abitazione. Ma se io non ho intenzione di vendere il bene …..[/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT] [/QUOTE]
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