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Successione: immobili in comunione dei beni
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Testo
<blockquote data-quote="AugustaDM" data-source="post: 270661" data-attributes="member: 49649"><p>Non tutti i beni acquistati, in regime di comunione legale, entrano nel patrimonio comune dei coniugi. Il legislatore, infatti, ha escluso, l'automatica inclusione di determinati beni nella comunione legale, in virtù delle caratteristiche degli stessi. In particolare, ai sensi dell'art 179, II comma c.c., ha statuito che l'acquisto di beni immobili o mobili registrati aventi le caratteristiche di cui alle lett. c), d) e f), non rientrano nella comunione "quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".</p><p>Si tratta dei seguenti beni:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">Lettera c): i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;</li> <li data-xf-list-type="ul">Lettera d): i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;</li> <li data-xf-list-type="ul">Lettera f): i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ci sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto.</li> </ul><p>Al fine di escludere il coniuge dall'acquisto, occorrono, quindi, tre requisiti:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">l'acquisto di un bene immobile o mobile registrato destinato ad uso strettamente personale, professionale o personale per surrogazione;</li> <li data-xf-list-type="ul">la dichiarazione del coniuge acquirente circa il carattere personale del bene acquistato;</li> <li data-xf-list-type="ul">la partecipazione all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge non acquirente.</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="AugustaDM, post: 270661, member: 49649"] Non tutti i beni acquistati, in regime di comunione legale, entrano nel patrimonio comune dei coniugi. Il legislatore, infatti, ha escluso, l'automatica inclusione di determinati beni nella comunione legale, in virtù delle caratteristiche degli stessi. In particolare, ai sensi dell'art 179, II comma c.c., ha statuito che l'acquisto di beni immobili o mobili registrati aventi le caratteristiche di cui alle lett. c), d) e f), non rientrano nella comunione "quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge". Si tratta dei seguenti beni: [LIST] [*]Lettera c): i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; [*]Lettera d): i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; [*]Lettera f): i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ci sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto. [/LIST] Al fine di escludere il coniuge dall'acquisto, occorrono, quindi, tre requisiti: [LIST] [*]l'acquisto di un bene immobile o mobile registrato destinato ad uso strettamente personale, professionale o personale per surrogazione; [*]la dichiarazione del coniuge acquirente circa il carattere personale del bene acquistato; [*]la partecipazione all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge non acquirente. [/LIST] [/QUOTE]
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