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Successione: immobili in comunione dei beni
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Testo
<blockquote data-quote="AugustaDM" data-source="post: 270662" data-attributes="member: 49649"><p>L’acquisto di un immobile effettuato dai coniugi durante il matrimonio ricade nella comunione e, quindi, la proprietà spetta al 50% a ciascuno dei due.</p><p>Infatti costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.</p><p>L’acquisto dell’immobile può essere fatto materialmente da entrambi i coniugi (che, pertanto, si recheranno dal notaio a firmare l’atto) o anche da uno solo dei due, purché vi sia il consenso del coniuge assente. Non è cioè necessaria la presenza di entrambi i coniugi per la validità del contratto di vendita: l’immobile acquistato ricade ugualmente in comunione e ciascun coniuge diviene comproprietario nella misura del 50% di ogni bene acquistato.</p><p>Se invece manca il consenso dell’altro coniuge il contratto così concluso deve essere convalidato.</p><p>In mancanza di convalida l’acquisto è annullabile. L’azione di annullamento deve però essere proposta entro 1 anno dalla data in cui il coniuge, il cui consenso era necessario (cosiddetto coniuge pretermesso), ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso da un anno dalla trascrizione.</p><p>Scaduto il termine di un anno senza che il coniuge pretermesso abbia avviato l’azione di annullamento, l’acquisto diviene definitivamente valido e vincolante; pertanto ricade nella comunione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AugustaDM, post: 270662, member: 49649"] L’acquisto di un immobile effettuato dai coniugi durante il matrimonio ricade nella comunione e, quindi, la proprietà spetta al 50% a ciascuno dei due. Infatti costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. L’acquisto dell’immobile può essere fatto materialmente da entrambi i coniugi (che, pertanto, si recheranno dal notaio a firmare l’atto) o anche da uno solo dei due, purché vi sia il consenso del coniuge assente. Non è cioè necessaria la presenza di entrambi i coniugi per la validità del contratto di vendita: l’immobile acquistato ricade ugualmente in comunione e ciascun coniuge diviene comproprietario nella misura del 50% di ogni bene acquistato. Se invece manca il consenso dell’altro coniuge il contratto così concluso deve essere convalidato. In mancanza di convalida l’acquisto è annullabile. L’azione di annullamento deve però essere proposta entro 1 anno dalla data in cui il coniuge, il cui consenso era necessario (cosiddetto coniuge pretermesso), ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso da un anno dalla trascrizione. Scaduto il termine di un anno senza che il coniuge pretermesso abbia avviato l’azione di annullamento, l’acquisto diviene definitivamente valido e vincolante; pertanto ricade nella comunione. [/QUOTE]
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