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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 409615" data-attributes="member: 15253"><p>Non è esatto.</p><p>Art. 5 del TUIC (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), approvato con D.P.R. n. 347/1990, rubricato "Trascrizione del certificato di successione":</p><p><em>1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e <u>ne richiede la trascrizione</u>, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione. </em></p><p><em>2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione. </em></p><p></p><p>Per quanto sopra, la trascrizione della dichiarazione di successione non è idonea ai fini dell'opponibilità a terzi degli acquisti mortis causa, poiché una tale trascrizione non rientra tra quelle espressamente previste dalla legge sostanziale, all'articolo 2643 c.c e ss.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 409615, member: 15253"] Non è esatto. Art. 5 del TUIC (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), approvato con D.P.R. n. 347/1990, rubricato "Trascrizione del certificato di successione": [I]1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e [U]ne richiede la trascrizione[/U], compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione. 2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione. [/I] Per quanto sopra, la trascrizione della dichiarazione di successione non è idonea ai fini dell'opponibilità a terzi degli acquisti mortis causa, poiché una tale trascrizione non rientra tra quelle espressamente previste dalla legge sostanziale, all'articolo 2643 c.c e ss. [/QUOTE]
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