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<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 405324" data-attributes="member: 57767"><p>Cosa prevede la legge e cosa succede in caso di prelievo in banca (o dal bancomat) dopo la morte dell’intestatario.</p><p></p><p>Le operazioni sul conto del defunto</p><p></p><p>In caso di prelievi dal bancomat, la Banca ha la possibilità di vedere, attraverso i propri sistemi di sorveglianza, chi ha eseguito il prelievo e, se l’operazione è avvenuta successivamente all’orario di decesso dell’intestatario del conto, riscontrabile dall’atto di morte, questa potrebbe valere quale atto di avvenuta accettazione dell’eredità. Sottolineiamo che l’azione di sottrazione deve essere compiuta in malafede o con intenzione fraudolenta.</p><p></p><p>Alle medesime conclusioni deve giungersi per l’ipotesi in cui chi effettua il prelievo abbia la delega sul conto corrente del defunto ed effettua l’operazione prima che sia stata presentata la dichiarazione di successione e si sia provveduto a dividere la giacenza con tutti gli altri eredi.</p><p></p><p>Si ritiene, infatti, che avere la cosiddetta «firma sul conto corrente», ossia l’autorizzazione a operare in autonomia sul deposito – facendo prelievi e versamenti – conferita dal titolare del conto stesso, non attribuisce altresì al “delegato” il potere di agire in rappresentanza del delegante. Se ciò accade, secondo la più recente giurisprudenza sul tema, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Banca.</p><p></p><p>Bisogna distinguere, infatti, i rapporti tra gli eredi da quelli con la banca. Difatti la delega a operare su di un determinato conto corrente concessa dal titolare ad un altro soggetto vincola l’istituto di credito a equiparare la firma del delegato a quella del delegante. L’istituito, pertanto, non potrà chiedere al delegato di esibire ulteriore documentazione prima di effettuare il prelievo, avendo questi il potere di firma e, quindi, l’autorizzazione a operare in autonomia.</p><p></p><p><strong>In base a quanto descritto sopra, nel caso in cui l’erede che ha eseguito prelievi non autorizzati sul conto corrente del defunto volesse successivamente rinunciare all’eredità non potrebbe più farlo. Tanto dispone l’art. 527 del codice civile, </strong>che sancisce la decadenza dalla facoltà di rinuncia all’eredità per chi sottrae o nasconde beni relativi all’eredità stessa. Pertanto, se uno dei chiamati all’eredità occulta la somma senza dirlo agli altri coeredi, egli si considera erede puro e semplice.</p><p></p><p>Inoltre se un coerede reclama la ingiusta spartizione dell'eredità ed informa la banca del prelievo non autorizzato la banca chiederà con forme "energiche" a chi ha prelevato di rimettere i soldi nel c/c.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 405324, member: 57767"] Cosa prevede la legge e cosa succede in caso di prelievo in banca (o dal bancomat) dopo la morte dell’intestatario. Le operazioni sul conto del defunto In caso di prelievi dal bancomat, la Banca ha la possibilità di vedere, attraverso i propri sistemi di sorveglianza, chi ha eseguito il prelievo e, se l’operazione è avvenuta successivamente all’orario di decesso dell’intestatario del conto, riscontrabile dall’atto di morte, questa potrebbe valere quale atto di avvenuta accettazione dell’eredità. Sottolineiamo che l’azione di sottrazione deve essere compiuta in malafede o con intenzione fraudolenta. Alle medesime conclusioni deve giungersi per l’ipotesi in cui chi effettua il prelievo abbia la delega sul conto corrente del defunto ed effettua l’operazione prima che sia stata presentata la dichiarazione di successione e si sia provveduto a dividere la giacenza con tutti gli altri eredi. Si ritiene, infatti, che avere la cosiddetta «firma sul conto corrente», ossia l’autorizzazione a operare in autonomia sul deposito – facendo prelievi e versamenti – conferita dal titolare del conto stesso, non attribuisce altresì al “delegato” il potere di agire in rappresentanza del delegante. Se ciò accade, secondo la più recente giurisprudenza sul tema, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Banca. Bisogna distinguere, infatti, i rapporti tra gli eredi da quelli con la banca. Difatti la delega a operare su di un determinato conto corrente concessa dal titolare ad un altro soggetto vincola l’istituto di credito a equiparare la firma del delegato a quella del delegante. L’istituito, pertanto, non potrà chiedere al delegato di esibire ulteriore documentazione prima di effettuare il prelievo, avendo questi il potere di firma e, quindi, l’autorizzazione a operare in autonomia. [B]In base a quanto descritto sopra, nel caso in cui l’erede che ha eseguito prelievi non autorizzati sul conto corrente del defunto volesse successivamente rinunciare all’eredità non potrebbe più farlo. Tanto dispone l’art. 527 del codice civile, [/B]che sancisce la decadenza dalla facoltà di rinuncia all’eredità per chi sottrae o nasconde beni relativi all’eredità stessa. Pertanto, se uno dei chiamati all’eredità occulta la somma senza dirlo agli altri coeredi, egli si considera erede puro e semplice. Inoltre se un coerede reclama la ingiusta spartizione dell'eredità ed informa la banca del prelievo non autorizzato la banca chiederà con forme "energiche" a chi ha prelevato di rimettere i soldi nel c/c. [/QUOTE]
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