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Supercondomino : Cosa cambia con la nuova legge ?
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Testo
<blockquote data-quote="Alessia Buschi" data-source="post: 137874" data-attributes="member: 12191"><p>Ciao Sergio,</p><p>voi già di fatto siete un supercondominio con più di sessanta partecipanti in totale.</p><p> </p><p>In questo caso l'art. 67, 3° e 4° comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, stabilisce che quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve nominare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. </p><p></p><p>Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.</p><p> </p><p>Se voi foste stati in totale <strong>meno</strong> di 60, allora alle assemblee ogni condomino poteva partecipare di persona o per delega, mentre da Giugno ogni singola palazzina dovrà assumere un rappresentante, che non può essere l'amministratore, il quale dovrà poi presenziare all'assemblea con poteri di decidere in ordine <strong>alla gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell'amministratore </strong>(sempre chè, come nel vsotro caso, tutte e 10 le palazzine abbiano le stesse parti in comune).</p><p>Mentre per le assemblee straordinarie, avente come oggetto manutenzione straordinaria, innovazioni, mutamento di destinazione d'uso, invece, dovranno partecipare direttamente tutti i condomini.</p><p> </p><p>Spero di averti aiutato a capire....</p><p></p><p></p><p> Mi spiego meglio.</p><p>Se per esempio avete un locale che rimane in comune solo ed esclusivamente ad alcune paazzine, e il totale di queste non supera i 60 condomini in totale, allora non si applica l'art. 67, ma si dovrà convocare l'assemblea di quel particolare “supercondominio” nei modi ordinari, cioè convocando un'apposita adunanza di tutti i partecipanti di quei condomini serviti da quel locale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Alessia Buschi, post: 137874, member: 12191"] Ciao Sergio, voi già di fatto siete un supercondominio con più di sessanta partecipanti in totale. In questo caso l'art. 67, 3° e 4° comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, stabilisce che quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve nominare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea. Se voi foste stati in totale [B]meno[/B] di 60, allora alle assemblee ogni condomino poteva partecipare di persona o per delega, mentre da Giugno ogni singola palazzina dovrà assumere un rappresentante, che non può essere l'amministratore, il quale dovrà poi presenziare all'assemblea con poteri di decidere in ordine [B]alla gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell'amministratore [/B](sempre chè, come nel vsotro caso, tutte e 10 le palazzine abbiano le stesse parti in comune). Mentre per le assemblee straordinarie, avente come oggetto manutenzione straordinaria, innovazioni, mutamento di destinazione d'uso, invece, dovranno partecipare direttamente tutti i condomini. Spero di averti aiutato a capire.... Mi spiego meglio. Se per esempio avete un locale che rimane in comune solo ed esclusivamente ad alcune paazzine, e il totale di queste non supera i 60 condomini in totale, allora non si applica l'art. 67, ma si dovrà convocare l'assemblea di quel particolare “supercondominio” nei modi ordinari, cioè convocando un'apposita adunanza di tutti i partecipanti di quei condomini serviti da quel locale. [/QUOTE]
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Supercondomino : Cosa cambia con la nuova legge ?
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