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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 168180" data-attributes="member: 4594"><p>fonte ancora piu attendibile </p><p><a href="http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/immobili/2013-12-09/nuova-tassazione-immobiliare-vigore-120205.php" target="_blank">http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/immobili/2013-12-09/nuova-tassazione-immobiliare-vigore-120205.php</a></p><p></p><p>- se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione<u>, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis):</u> 2%. Come si evince chiaramente, anche solo dalle assai diverse dimensioni delle due formulazioni di legge, quella attuale differenzia sensibilmente la tassazione in funzione di una corposa varietà di atti di trasferimento, mentre le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal prossimo anno si limitano a distinguere soltanto tra acquisti “prima casa” e trasferimento di immobili non “prima casa”, con due aliquote molto diverse, il 2% e il 9%. Inoltre, ai sensi del secondo comma dell'art. <a href="http://www.bdtecnici24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentid=12319063" target="_blank">10 del D.Lgs. 23/2011</a>, l'imposta di registro nei sopra elencati casi, dal 2014, non potrà mai comunque essere inferiore a € 1.000.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 168180, member: 4594"] fonte ancora piu attendibile [url]http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/immobili/2013-12-09/nuova-tassazione-immobiliare-vigore-120205.php[/url] - se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione[U], a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis):[/U] 2%. Come si evince chiaramente, anche solo dalle assai diverse dimensioni delle due formulazioni di legge, quella attuale differenzia sensibilmente la tassazione in funzione di una corposa varietà di atti di trasferimento, mentre le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal prossimo anno si limitano a distinguere soltanto tra acquisti “prima casa” e trasferimento di immobili non “prima casa”, con due aliquote molto diverse, il 2% e il 9%. Inoltre, ai sensi del secondo comma dell'art. [URL='http://www.bdtecnici24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentid=12319063']10 del D.Lgs. 23/2011[/URL], l'imposta di registro nei sopra elencati casi, dal 2014, non potrà mai comunque essere inferiore a € 1.000. [/QUOTE]
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