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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 177139"><p>Per l’Ente Locale, eccessivamente generoso nei confronti dei propri utenti, l’immobile poteva essere ricompreso tra quelli oggettivamente inutilizzabili, ma per la <strong>Cassazione è solo soggettivamente inutilizzato.</strong></p><p><strong>La decisione di non arredare l’immobile</strong> o di non attivare le utenze di acqua, gas o elettriche è un’opzione esercitata liberamente dal singolo titolare di diritto reale sull’immobile e, pertanto, <strong>è una scelta soggettiva.</strong></p><p><strong>Possono essere esclusi dalla tassazione esclusivamente gli immobili non utilizzati</strong> (inagibili, inabitabili o diroccati),<strong> oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti.</strong></p><p>Non erano soggetti alla Tarsu, secondo l’<strong>art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993,</strong> soltanto quei locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati.</p><p>La prova contraria, atta a dimostrare l<strong>’inidoneità del bene a produrre rifiuti</strong>, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari (Corte di Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000).</p><p>Gli “ermellini”, di recente, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013, hanno stabilito, ad esempio, che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti.</p><p>Il fabbricato continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto ad imposizione.</p><p>L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia tares) quando n<strong>on ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Quindi a mio parere si deve pagare.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 177139"] Per l’Ente Locale, eccessivamente generoso nei confronti dei propri utenti, l’immobile poteva essere ricompreso tra quelli oggettivamente inutilizzabili, ma per la [B]Cassazione è solo soggettivamente inutilizzato. La decisione di non arredare l’immobile[/B] o di non attivare le utenze di acqua, gas o elettriche è un’opzione esercitata liberamente dal singolo titolare di diritto reale sull’immobile e, pertanto, [B]è una scelta soggettiva. Possono essere esclusi dalla tassazione esclusivamente gli immobili non utilizzati[/B] (inagibili, inabitabili o diroccati),[B] oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti.[/B] Non erano soggetti alla Tarsu, secondo l’[B]art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993,[/B] soltanto quei locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati. La prova contraria, atta a dimostrare l[B]’inidoneità del bene a produrre rifiuti[/B], è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari (Corte di Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000). Gli “ermellini”, di recente, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013, hanno stabilito, ad esempio, che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti. Il fabbricato continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto ad imposizione. L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia tares) quando n[B]on ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. Quindi a mio parere si deve pagare.[/B] [/QUOTE]
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