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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Tasse su vendita terreno edificabile
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 208486" data-attributes="member: 4594"><p>Le imposte sopra indicate afferiscono al <u>compratore di terreno agricolo: </u>in tal caso se sono agricoli puri (ossia non sono terreni suscettibili di edificabilità a prescindere dallo stato "brado" secondo gli strumenti urbanistici del Comune ), il venditore non paga nulla sulla plusvalenza</p><p> </p><p>Il quesito in esame -se ho capito bene- mi sembra verta sulla tassazione<strong> <span style="color: rgb(179, 0, 0)">dei due lotti</span></strong> <span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>edificabili</strong></span> , tassazione , nel caso, <span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>gravante sul venditore</strong></span> in relazione alla plusvalenza eventualmente conseguita . Nel qual caso l' IRPEF grava sul venditore in funzione di alcune variabili il cui conteggio non agevole da eseguirsi in questa sede</p><p> </p><p>Ne tratta gli art. 67 -68 TUID</p><p> </p><p>Art. 67.</p><p>Redditi diversi (n .d.r: e come tali tassabili )</p><p>1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:</p><p><strong>a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici</strong>;</p><p>b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso<strong>, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;</strong></p><p> </p><p>Art. 68.</p><p>Plusvalenze</p><p>1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.</p><p>2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 208486, member: 4594"] Le imposte sopra indicate afferiscono al [U]compratore di terreno agricolo: [/U]in tal caso se sono agricoli puri (ossia non sono terreni suscettibili di edificabilità a prescindere dallo stato "brado" secondo gli strumenti urbanistici del Comune ), il venditore non paga nulla sulla plusvalenza Il quesito in esame -se ho capito bene- mi sembra verta sulla tassazione[B] [COLOR=rgb(179, 0, 0)]dei due lotti[/COLOR][/B] [COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]edificabili[/B][/COLOR] , tassazione , nel caso, [COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]gravante sul venditore[/B][/COLOR] in relazione alla plusvalenza eventualmente conseguita . Nel qual caso l' IRPEF grava sul venditore in funzione di alcune variabili il cui conteggio non agevole da eseguirsi in questa sede Ne tratta gli art. 67 -68 TUID Art. 67. Redditi diversi (n .d.r: e come tali tassabili ) 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [B]a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici[/B]; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso[B], le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;[/B] Art. 68. Plusvalenze 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. [/QUOTE]
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